COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Tagliente Cristian – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Tagliente Cristian – Campionato Juniores Regionale La Società A.C.D. Trissino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 32 del 16/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Tagliente Cristian : “perché espulso per doppia ammonizione,rivolgeva all’avversario insulti di contenuto discriminatorio (art. 11, comma 2 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Trissino con il quale asserisce che il giocatore Tagliente Cristian (n. 6) non é responsabile di aver proferito insulti “di contenuto discriminatorio” verso un avversario, ma allo stesso devesi addebitare soltanto l’infrazione per falli di gioco e per aver rivolto una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, precisando nel contempo che l’autore degli insulti, perpetrati ad un atleta di colore della squadra avversaria, sono da addebitare al proprio calciatore Ceretta Andrea (n. 5) vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto contenuto nel referto arbitrale, precisando che i fatti si sono svolti a poca distanza da lui e che la frase offensiva rivolta ad un avversario della squadra avversaria, é stata pronunciata proprio dal giocatore che stava per essere espulso, Cristian Tagliente considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dall’A.C.D. Trissino; - di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Tagliente Cristian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata
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