COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Cestaro Emanuel – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Cestaro Emanuel - Campionato di 2^ Categoria
L’A.S.D. Altino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel
Comunicato n. 34 del 29/9/2010, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Cestaro Emanuel : “al termine della gara veniva espulso per atteggiamento irriguardoso nei confronti
dell’arbitro, che reiterava il suo comportamento mentre si allontanava dal terreno di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Altino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente ricorso;
ritenuto non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato;
atteso che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Altino;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cestaro Emanuel;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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