COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE SIG. MOSCATO VINCENZO (CROZ ZAI – ALLENATORE) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 – Squalifica sino 20/2/2012 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE SIG. MOSCATO VINCENZO (CROZ ZAI – ALLENATORE) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 23/2/2011 – Squalifica sino 20/2/2012 – Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Moscato Vincenzo, Allenatore della Società Croz Zai ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 28 del 23/2/2011 con la quale ha assunto a suo carico la sanzione della squalifica sino al 20/2/2012 : “perché a fine gara entrava nel terreno di gioco e colpiva con un pugno alle spalle il giocatore avversario Davide Peroli, ingiuriandolo. Allontanato a forza, attaccava briga col massaggiatore della soc. Croz Zai, Mirko Grigoletto. Per non Essere identificato dall'arbitro si era rifugiato negli spogliatoi e si era presentato all'arbitro solo dopo ripetute sollecitazioni del capitano della squadra. La sanzione va scontata in prosecuzione con quella inflitta fino al 21 febbraio 2011”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente assistito da legale; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato di aver individuato senza ombra di dubbio, nel Sig. Moscato Vincenzo la persona che a fine gara colpiva con un pugno un giocatore della squadra avversaria; ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado a carico del Sig. Moscato appare adeguata ai fatti contestati, considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dal Sig. Moscato Vicenzo (Croz Zai – Allenatore); - di confermare la qualifica sino 20/2/2012 a carico del Predetto Sig. Moscato; - di introitare la tassa reclamo versata.
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