COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CALMASINO 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 16/3/2011 – Squalifica sino al 16/3/2012 giocatore Franceschetti Lian – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CALMASINO 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 16/3/2011 – Squalifica sino al 16/3/2012 giocatore Franceschetti Lian – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Calmasino 2003 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 46 del 16/3/2011 con la quale ha assunto la squalifica sino al 16/3/2012 a carico del giocatore Franceschetti Lian : “espulso per una chiara occasione da rete, colpiva l’arbitro con una testata alla fronte facendolo indietreggiare, procurandogli dolore e offendendolo ripetutamente” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Calmasino 2003; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito l’arbitro personalmente, il quale ha confermato integralmente ed in maniera esauriente,quanto riportato nel referto di gara; valutata la decisione dell’Organo di giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al giocatore Franceschetti Lian appare assolutamente congrua; tenuto presente il principio che nei giudizi sportivi il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) considerato che non sono emersi elementi nuovi per una riforma della delibera impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Calmasino 2003; - di confermare la squalifica sino al 16/3/2012 a carico del giocatore Franceschetti Lian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it