COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CALMASINO 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 16/3/2011 – Squalifica sino al 16/3/2012 giocatore Franceschetti Lian – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CALMASINO 2003
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del
16/3/2011 – Squalifica sino al 16/3/2012 giocatore Franceschetti Lian – Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S. Calmasino 2003 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 46 del 16/3/2011 con la quale ha assunto la squalifica sino al
16/3/2012 a carico del giocatore Franceschetti Lian : “espulso per una chiara occasione da rete, colpiva l’arbitro con una
testata alla fronte facendolo indietreggiare, procurandogli dolore e offendendolo ripetutamente”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Calmasino 2003;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito l’arbitro personalmente, il quale ha confermato integralmente ed in maniera esauriente,quanto riportato nel referto
di gara;
valutata la decisione dell’Organo di giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al giocatore Franceschetti Lian appare assolutamente
congrua;
tenuto presente il principio che nei giudizi sportivi il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata (ex art. 35,
comma 1.1. del C.G.S.)
considerato che non sono emersi elementi nuovi per una riforma della delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Calmasino 2003;
- di confermare la squalifica sino al 16/3/2012 a carico del giocatore Franceschetti Lian;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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