COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CASTION (BL) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 20/10/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Barbato Andrea – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. CASTION (BL) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 20/10/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Barbato Andrea - Campionato 3^ Categoria L’U.S.D. Castion (Bl) ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 20 del 20/10/2010 con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Barbato Andrea : “dopo aver subito la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava all’arbitro di corsa e lo spingeva con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di due passi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Castion (Bl); vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente in maniera circostanziata ed esauriente il contenuto del suo referto di gara; constatato non sussistere elementi utili per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza; considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Castion (BL); - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Barbato Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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