COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Gobbo Gian Marco – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Gobbo Gian Marco - Campionato 2^ Categoria L’A.S.D. Monastier ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 3 del 3/11/2010 del C.R.Veneto, con la quale ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gobbo Gian Marco : “espulso per comportamento offensivo verso l’arbitro nonché blasfemo, allontanandosi persisteva in tali atteggiamenti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Monastier; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.del C.G.S.); valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame, che appare quindi congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Monastier; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gobbo Gian Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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