COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE U.S. FONTANE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 15 del 13/10/2010 – Applicazione art. 17 CGS e art. 34 NOIF partita Fontane – Zero Branco del 9/10/2010 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.3. OPPOSIZIONE U.S. FONTANE CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 15 del
13/10/2010 – Applicazione art. 17 CGS e art. 34 NOIF partita Fontane – Zero Branco del 9/10/2010 -
Campionato Juniores Provinciale
L’U.S. Fontane Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 15 del 13/10/2010, con la quale applicava il disposto di cui all’art. 17 C.G.S. a
carico dell’U.S. Fontane infliggendo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (incontro Fontane –Zero Branco
del 9/10/2010) per infrazione dell’art. 34 NOIF, per irregolare impiego giocatori “Fuori quota”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Fontane Calcio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
constatato che, dagli accertamenti effettuati, il giocatore dell’U.S. Fontane Piovesan Riccardo risulta essere nato il
30/7/1994 e non il 30/7/1991 come erroneamente indicato dalla ricorrente nella distinta formazione squadra presentata
all’arbitro e relativa alla gara presa in esame;
che, alla luce degli elementi oggi acquisiti, Il Piovesan non deve essere considerato un calciatore “Fuori quota” e,
conseguentemente, l’U.S. Fontane ha usufruito durante il corso dell’incontro in questione di n. 4 giocatori “Fuori quota”
come consentito dall’art. 34 delle NOIF
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Fontane Calcio;
- di omologare la gara emarginata con il risultato acquisito in campo di : Fontane – Zero Branco 1 – 1;
- di infliggere a carico dell’U.S. Fontane la sanzione della ammonizione con diffida, per aver compilato in maniera
negligente un atto ufficiale, inducendo, in tal modo, il Giudice di primo grado a emettere una decisione non pertinente.
La tassa reclamo non é stata versata.
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