COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN GIORGIO TREMIGNON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 6/4/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Lazzaretto Filippo – Campionato di 1^ Catgoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN GIORGIO TREMIGNON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 6/4/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Lazzaretto Filippo – Campionato di 1^ Catgoria La Società A.C.D. San Giorgio Tremignon ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 6/4/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lazzaretto Filippo : “dopo il fischio finale entrava nel terreno di gioco, insultava l’arbitro, profferiva diverse espressioni blasfeme, accompagnando il tutto con gesti delle mani continuando a bestemmiare ripetutamente”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società San Giorgio Tremignon; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il giocatore Lazzaretto; rilevato che il referto arbitrale è assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede piena e privilegiata da attribuirsi allo stesso (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società San Giorgio Tremignon; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Lazzaretto Filippo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata
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