COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. MAROSTICENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 13/4/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Peruffo Daniele – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. MAROSTICENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 13/4/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Peruffo Daniele – Campionato di Eccellenza La Società U.S.D. Marosticense ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato n. 41 del 13/4/2011 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Peruffo Daniele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Marosticense; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al calciatore Peruffo; ritenuto più congrua alla complessiva vicenda in esame, l’applicazione della sanzione di due giornate di gara, non risultando un intento chiaramente offensivo nei confronti del direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Marosticense; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Peruffo Daniele; La tassa reclamo non é stata versata
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