COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. BRUSEGANA S.STEFANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2010 – Squalifica tre giornate giocatore Sandon Simone – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE U.S. BRUSEGANA S.STEFANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2010 – Squalifica tre giornate giocatore Sandon Simone - Campionato Giovanissimi Provinciale L’U.S. Brusegana S.Stefano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 19 del 4/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Sandon Simone : “perché si rivolgeva al direttore di gara con espressione blasfema e offensiva“. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Brusegana S.Stefano; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto di gara sia sufficientemente esaustivo, tale perciò da giustificare l’attribuzione dei fatti e la misura della sanzione applicata; ritenuto inoltre che nei giudizi sportivi il rapporto dell’arbitro riveste fede piena e privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Brusegana S.Stefano; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sandon Simone; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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