COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. DESERTO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatore Mazzetto Gianmaria – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. DESERTO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatore Mazzetto Gianmaria – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Deserto ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 con la quale ha adottato la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mazzetto Gianmaria : “perché al termine della gara assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e proferiva frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Deserto; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il provvedimento assunto dal Giudice di prime cure nei confronti del calciatore Mazzetto Gianmaria appare congruo rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Deserto; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Mazzetto Gianmaria - di disporre l’addebito della tassa non versata.
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