COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE S.C. CORTINA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gaspari Nicola– Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE S.C. CORTINA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gaspari Nicola– Campionato di 2^ Categoria La Società S.C. Cortina ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 con la quale ha adottato la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Gaspari Nicola : “Il giocatore colpiva violentemente ed intenzionalmente l'avversario (PRA MIO RUBEN) con un calcio all'altezza del ginocchio destro, facendolo cadere a terra, quindi gli camminava, sempre intenzionalmente, sulle cosce, procurandogli un ematoma, irridendolo. Quando l'avversario si alzò da terra, fu nuovamente colpito da NICOLA GASPARI con un pugno allo zigomo sinistro, che gli procurò dolore. Il Gaspari, uscendo dal campo, sferrava un violento pugno al plexiglass del tunnel, senza procurare danni materiali”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Cortina; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha integralmente confermato quanto riferito nel rapporto di gara; valutata la decisione del Giudice Sportivo che appare adeguata ai fatti addebitati al calciatore Gaspari Nicola; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Cortina; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Gaspari Nicola - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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