COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE POL. PIONCA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Maddalozzo Davide – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. OPPOSIZIONE POL. PIONCA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Maddalozzo Davide – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Pionca ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 4 del 10/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Maddalozzo Davide : ”per bestemmie e gesti irriguardosi nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pionca;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che il giocatore rivestiva anche la qualifica di capitano della squadra, é da considerarsi adeguata all’accadimento
la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prima istanza;
considerato che non sono emersi fatti nuovi validi per una modifica della delibera impugnata;
ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Pionca;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Maddalozzo Davide;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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