COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.C. PRO RONCADE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 17/11/2010 – Inibizione sino al 14/12/2010 Dirigente Toma Claudio; Squalifica sino al 31/12/2010 assistente arbitrale Donadel Enrico; Squalifica sino al 14/12/2010 allenatore Nuti Mauro – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE A.C. PRO RONCADE
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del
17/11/2010 – Inibizione sino al 14/12/2010 Dirigente Toma Claudio; Squalifica sino al 31/12/2010
assistente arbitrale Donadel Enrico; Squalifica sino al 14/12/2010 allenatore Nuti Mauro - Campionato
Juniores Provinciale
La Soc. A.C. Pro Roncade ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso pubblicate nel Comunicato n. 20 del 17/11/2010, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- inibizione sino al 14/12/2010 a carico del dirigente Toma Claudio (la scadenza del provvedimento é stata precisata con
C.U. n. 21 Delegazione Treviso);
- squalifica sino al 14/12/2010 a carico dell’allenatore Nuti Mauro;
- squalifica sino al 31/12/2010 a carico dell’assistente arbitrale Donadel Enrico : “allontanato perché, da assistente di
parte, protestava vivacemente verso l’arbitro e gli proferiva espressione offensiva e denigratoria, indi, allontanandosi,
gli stringeva la mano a lungo e con forza esagerata, lo minacciava e gli rivolgeva scurrile gesto irriguardoso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico dei Signori Toma Claudio
(l’entità del provvedimento – 14/12/2010 - é stata precisata con successivo Comunicato n. 21 da parte del G.S.) e Nuti
Mario, trattandosi di provvedimenti inoppugnabili e ciò ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del C.G.S.;
esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Pro Roncade nella parte riguardante la squalifica inflitta al Sig. Donadel Enrico;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta congrua la sanzione inflitta alla luce di quanto esposto nel referto arbitrale, che riflette sul piano fattuale e
sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio;
considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata (vedi art.
35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Pro Roncade;
- di confermare la squalifica sino al 31/12/2010 a carico del l’assistente arbitrale Donadel Enrico;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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