COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Pegoraro Carlo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Pegoraro Carlo – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 8 dell’1/12/2010, con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pegoraro Carlo : “per insulti e minacce all’arbitro, a fine gara.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Nova Gens; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Pegoraro Carlo, in relazione al riferito episodio, appare congrua, tenuto conto anche della sua qualifica di Capitano; ritenuto altresì che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Nova Gens; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pegoraro Carlo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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