COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5 del 17/11/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Papa Thomas – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5 del 17/11/2010 – Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Papa Thomas – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Altino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 5 del 17/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica sino al 31/12/2012 a carico del calciatore Papa Thomas : “perché alla notifica dell’ammonizione, si avvicinava all’arbitro calpestandogli un piede per ben TRE volte, provocandogli dolore e per averlo pesantemente offeso reiteratamente e perché, mentre rientrava nello spogliatoio per l’intervallo, lo sorprendeva con un’azione improvvisa cercando di colpirlo con una testata (senza peraltro riuscirci); successivamente lo insultava nuovamente”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Altino; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha sostanzialmente confermato il proprio rapporto, precisando,in relazione a quanto verificatosi al rientro negli spogliatoi; che l’azione del calciatore Papa va configurata in un tentativo di ostilità e non in un tentativo di colpirlo; ritenuto, anche alla luce delle precisazioni effettuate dall’arbitro avanti a questa Commissione, che la condotta tenuta dal predetto calciatore pur essendo violenta, non appare connotata da un intento particolarmente lesivo ma piuttosto intimidatorio; atteso che appare quindi opportuno ridurre la sanzione a carico del calciatore Papa, ritenendo più congrua agli accadimenti una squalifica sino al 30/6/2012 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere nei termini sopra indicati l’opposizione presentata dalla Società Altino; - di ridurre al 30/6/2012 la squalifica nei confronti del giocatore Papa Thomas. La tassa reclamo non é stata versata.
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