F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società UC Sampdoria Spa), SOCIETÁ UC SAMPDORIA Spa ▪ (N°. 7445/939pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011
(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società UC Sampdoria Spa), SOCIETÁ UC SAMPDORIA Spa ▪ (N°. 7445/939pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
Il deferimento
Con atto dell’11.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• il Sig. Riccardo Garrone, Presidente della Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, Lett. A, paragrafi VI e VII, delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti nonché dei relativi contributi Enpals, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
• la Società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Riccardo Garrone e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Riccardo Garrone e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Garrone, sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 20.000,00(€ ventimila/00) al Signor Riccardo Garrone;
▪ ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società UC Sampdoria Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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