F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 7434/935pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 7917/1117pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 7434/935pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 7917/1117pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). Visti gli atti; letto il deferimento in data 11 aprile 2011 con il quale la Procura federale ha disposto il deferimento nei confronti: • dei Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; • della Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Visti gli atti; letto il deferimento in data 21 aprile 2011 con il quale la Procura federale ha disposto il deferimento nei confronti: • dei Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), punto VI delle NOIF, per avere utilizzato nell’effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni bancari, in luogo del previsto bonifico bancario, addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza; • della Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti protempore. All’odierna riunione le parti deferite, a mezzo dei loro legali, hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti. Preliminarmente la Commissione, vista anche la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti. Successivamente i Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonino Pulvirenti, Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonino Pulvirenti, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00); pena base per il Sig. Pietro Lo Monaco, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventimilaseicentosettanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzione dell’ammenda di 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00) ciascuno per Signori Antonino Pulvirenti, Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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