COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Burgos / Sanverese del 16.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Burgos / Sanverese del 16.12.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Burgos ricorre avverso le decisioni del Giudice Sportivo con le quali veniva squalificato il giocatore Fois Andrea fino al 30.06.2011 per atti di violenza, minacce e ingiurie, il giocatore Calvia Giovanni per quattro giornate per ingiurie e minacce e il giocatore Massimiliano Boni per tre giornate per insulti e minacce tutte nei confronti dell’arbitro. La società che ricorre contesta quanto descritto dal direttore di gara nel referto, siccome del tutto infondato e chiede l’annullamento o la riduzione delle squalifiche. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte procedimentali emerge una descrizione del direttore di gara dettagliata e precisa; il referto è puntiglioso e coerente sotto un profilo intrinseco tanto che non vi è alcun motivo per dubitare circa i fatti in esso contenuti. E d’altronde nei motivi di reclamo non viene addotto alcun elemento che possa in concreto ed in qualche modo far dubitare neppure parzialmente, in ordine alla vericidità ed alla credibilità della versione dell’arbitro. Peraltro le sanzioni comminate sono del tutto adeguate ai fatti come accaduti, di talchè i provvedimenti di squalifica inflitti dal Giudice Sportivo vanno confermati nella loro interezza. Per tutti questi motivi la Commissione conferma il provvedimento impugnato e dispone altresì l’addebito della tassa.
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