COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. IDOLO CALCIO E PISANO FABRIZIO DOMENICO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 22 del 10.12.2010. Gara Ferrini Ca / Idolo del 05.12.2010.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. IDOLO CALCIO E PISANO FABRIZIO DOMENICO (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 22 del 10.12.2010.
Gara Ferrini Ca / Idolo del 05.12.2010.
Con reclami tempestivamente depositati la Società Idolo Calcio ed il dirigente Fabrizio Pisano, personalmente ricorrevano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il predetto dirigente Pisano è stato inibito fino al 30 giugno 2013 perché, a fine gara, dopo aver protestato nei confronti dell’arbitro, colpiva la stessa con una manata al petto causando forte dolore, costringendola a rivolgersi al pronto soccorso che diagnosticava una prognosi di sette giorni.
Le reclamanti, nei motivi di ricorso- fra loro speculari-, non negano la circostanza che il dirigente Pisano abbia dapprima protestato e poi, allorchè vedeva il direttore di gara espellere a fine gara un terzo giocatore, toccato la spalla sinistra del direttore di gara chiedendole in maniera irriguardosa cosa stesse facendo, ma ciò senza forza, di talchè non si poteva trattare di una manata vera e propria, né tantomeno di un atto violento.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue.
In primis, al fine di chiarire quanto accaduto disponeva la convocazione e l’audizione sia del direttore di gara, sia di entrambi i ricorrenti.
L’arbitro, durante la sua audizione, nel confermare quanto già sostenuto nel proprio referto evidenziava anche il fatto di ritenere che la volontà del dirigente non fosse stata quella di porre in essere un atto di violenza, ma certo di essere stata colpita e di aver avuto un forte dolore.
Le reclamanti, nella persona del vice-presidente della società Idolo e del dirigente, confermavano il fatto che il Pisano avesse protestato anche pronunciando una frase irriguardosa nei suoi confronti ma di essersi limitato a toccare la spalla sinistra dello stesso, ciò senza violenza, tanto che il medesimo non era neppure caduto, nonostante la sua esile corporatura.
Orbene, la Commissione osserva che l’atto posto in essere dal dirigente debba essere qualificato alla stregua di un gesto irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma che configura un limitato atto di violenza, come tale certamente da sanzionare e condannare; l’atto in sé però non può essere sussunto in un atto di violenza grave giacchè, anche in considerazione delle differenti corporature dei protagonisti della vicenda, il direttore di gara risulta non essere caduto, né tantomeno aver indietreggiato a seguito del gesto posto in essere dal Pisano; né tantomeno appare credibile l’arbitro nella parte in cui, soltanto durante l’audizione nanti quest’organo giudicante e non invece nell’immediatezza nel proprio referto, asserisce che il sanzionato sarebbe stato fermato dai dirigenti della squadra avversaria, altrimenti a suo dire il Pisano avrebbe proseguito nella condotta di violenza, e ciò perché nessun elemento conferma tale sopravvenuta circostanza, anzi al contrario ve ne sono di opposti. Ne deriva l’assenza di prove circa il fatto che la volontà del dirigente sarebbe stata quella di commettere un atto di violenza; vi sono piuttosto elementi che depongono in segno radicalmente opposto, tanto che il gesto deve essere inquadrato in una scomposta protesta, degenerata involontariamente in un atto di violenza non grave (per il quale il dirigente asserisce aver chiesto scusa).
Né puo attribuirsi valenza nei certificati medici in ordine alla prova delle lesioni asseritamente subite, giacchè la certificazione prodotta in atti si basa unicamente su dati anamnestici, mentre gli esami prescrittigli e poi compiuti hanno avuto tutti un esito negativo; e d’altronde alcun segno lesivo è stato riscontrato in Pronto Soccorso (arrossamenti, graffi e altro) che possa in qualche modo comprovare e/o riscontrare le lesioni subite, di talchè la condotta del Pisano non può qualificarsi né come atto violento grave, né tanto meno come volontario.
In ogni caso la condotta del dirigente Pisano è deplorevole in relazione al gesto; la protesta infatti non può e non deve mai degenerare in siffatti episodi.
Tuttavia la sanzione più logica, adeguata e proporzionata ai fatti accaduti è quella della squalifica fino al 30 aprile 2011. Da ultimo occorre pure precisare che l’entità della sanzione non può e non deve mai essere in qualche modo accentuata e/o ridotta a seconda che il direttore di gara sia di sesso maschile o femminile, atteso il fatto che la figura da tutelare è sempre quella dell’arbitro in quanto tale Pubblico Ufficiale, senza ulteriori aprioristici ed astratti condizionamenti di sorta.
Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA la riduzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2011. Dispone altresì i non addebito della tassa.
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