• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
26 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Verdi Leonardo, calciatore tesserato per la Soc. Polisportiva Luco A.S.D.;
– Rocchi Roberto, Presidente della Polisportiva Luco A.S.D.:
ad entrambi detti tesserati viene addebitata la violazione dell’ art. 1, c. 1, del C.G.S., dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. ed ancora dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
– Soc. Polisportiva Luco A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del Presidente, e di responsabilità oggettiva per quanto compiuto dal calciatore;
– Soc. Alleanza Giovanile A.S.D., per la responsabilità oggettivi ex art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
26 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Verdi Leonardo, calciatore tesserato per la Soc. Polisportiva Luco A.S.D.;
- Rocchi Roberto, Presidente della Polisportiva Luco A.S.D.:
ad entrambi detti tesserati viene addebitata la violazione dell’ art. 1, c. 1, del C.G.S., dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. ed ancora dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
- Soc. Polisportiva Luco A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del Presidente, e di responsabilità oggettiva per quanto compiuto dal calciatore;
- Soc. Alleanza Giovanile A.S.D., per la responsabilità oggettivi ex art. 4, comma 2, del C.G.S..
Con nota del 23.11.2010, sottoscritta dal Presidente, la Società Polisportiva Luco A.S.D. comunicava al C.R.T. e, per conoscenza, a questa Commissione la utilizzazione, in alcune gare (sette per l’esattezza) di inizio del campionato di I categoria, del calciatore Verdi Leonardo, a quel momento tesserato per la società Alleanza Giovanile A.S.D..
Sia il Presidente del C.R.T. che questa C.D. trasmettevano gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
L’Ufficio inquirente, acquisita la necessaria documentazione provvedeva a deferire a questa C.D. tutti i soggetti coinvolti come indicato in epigrafe.
A seguito del deferimento questa C.D. ha disposto la discussione. per la data odierna, dandone notizia alle parti interessate.
Sono quindi presenti:
- il Calciatore Verdi Leonardo,
- il Presidente della Società, Rocchi Roberto,
- il Dirigente Ferraro Giuseppe,
- la Soc. Pol.va Luco rappresentata dal Presidente, Rocchi Roberto;
- la Società Alleanza Giovanile in persona del Presidente, Sig. Cappellini Saulo
La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore.
Dopo la descrizione dei motivi addotti dalla Procura Federale a sostegno dell’atto di deferimento, il rappresentante dell’Ufficio, su richiesta del Presidente della C.D., rileva che la colpevolezza dei deferiti sussiste al di fuori di ogni dubbio, sia per la dichiarazione confessoria resa dalla Polisportiva Luco, sia per le risultanze documentali.
Per quanto riguarda la richiesta delle sanzioni da applicare, rileva l’importanza delle violazioni commesse e, sulla base di un orientamento della Procura Federale espresso attraverso indicazioni di carattere generale volte ad uniformare le sanzioni, chiede infliggersi le seguenti sanzioni.
- al Calciatore Verdi Leonardo, anni 2 di squalifica
- al Presidente della Società, Rocchi Roberto, 6 mesi di inibizione
- al Dirigente Ferraro Giuseppe, 2 anni di inibizione
- alla Soc. Pol.va Luco, punti 7 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di euro 1.000,00 (mille)
- alla Soc. Alleanza Giovanile A.S.D. ammenda di euro 300,00 (trecento).
Viene data la parola al calciatore Verdi Leonardo il quale ripercorre i fatti che lo hanno portato al doppio tesseramento invocando la propria buonafede.
Infatti egli non era a conoscenza della sussistenza, al momento in cui ha chiesto il tesseramento, dell’essere ancora vincolato per la Società Alleanza Giovanile Dicomano.
A tale fine precisa di aver chiesto a detta ultima società lo svincolo fin dal dicembre 2009 disinteressandosi delle successive fasi della vicenda ritenendo con ciò di avere ottemperato ad ogni adempimento.
Il Presidente della soc. Alleanza Giovanile Dicomano, a sua volta, dichiara che nel caso del Verdi si è trattato di un vero e proprio disguido, dato che nello stesso periodo è stato effettuato lo svincolo per altri sei o sette calciatori.
Ritiene che il tutto sia dovuto alla inesperienza derivante dal trovarsi la segreteria alle prese, per la prima volta, con la procedura di tesseramento per via telematica.
Prende quindi la parola il Presidente della soc. Luco che dichiara, in maniera del tutto semplice, che non appena venuto a conoscenza dell’accaduto non ha potuto fare altro che autodenunciarsi, ben conscio della violazione commessa.
A sua volta il Dirigente Ferraro afferma di aver inoltrato la richiesta di tesseramento ritenendo, peraltro, che prova evidente dell’avvenuto svincolo fosse la mancata convocazione del calciatore, da parte della Alleanza Giovanile Dicomano, per il ritiro programmato nel mese di agosto per la preparazione all’annata sportiva in esame.
La Commissione in Camera di consiglio così decide.
In punto di fatto nulla può essere contrapposto alle argomentazioni della Procura Federale per cui il deferimento è da accogliere.
Ritiene invece opportuna una diversa determinazione della entità delle sanzioni, pur deprecando il comportamento dei deferiti che, oltre a costituire violazione di norme federali, potenzialmente incide sui risultati del campionato.
E’, infatti, indubbia la buona fede dei dirigenti della Società Polisportiva Luco che, venuti a conoscenza dell’errore lo hanno immediatamente denunciato, consapevoli delle conseguenti responsabilità.
Anche in sede processuale il comportamento è stato dei più corretti per cui la Commissione, rilevata la sussistenza dei fatti ascritti, ritiene dover tenere conto dell’insieme di tali comportamenti e mitigare la richiesta delle sanzioni anche alla luce della recente giurisprudenza della C.D.N..
P.Q.M.
- al Calciatore Verdi Leonardo, la squalifica per mesi sei e, quindi, fino al 25 settembre 2010;
- al Presidente della Società, Rocchi Roberto, la inibizione fino al 25 giugno 2011 (mesi tre);
- al Dirigente Ferraro Giuseppe, la inibizione fino al 25 ottobre 2011 (mesi sette);
- alla Soc. Pol.va Luco, la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel presente campionato, nonché l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta);
- alla Società Alleanza Giovanile l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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– Verdi Leonardo, calciatore tesserato per la Soc. Polisportiva Luco A.S.D.;
– Rocchi Roberto, Presidente della Polisportiva Luco A.S.D.:
ad entrambi detti tesserati viene addebitata la violazione dell’ art. 1, c. 1, del C.G.S., dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. ed ancora dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
– Soc. Polisportiva Luco A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del Presidente, e di responsabilità oggettiva per quanto compiuto dal calciatore;
– Soc. Alleanza Giovanile A.S.D., per la responsabilità oggettivi ex art. 4, comma 2, del C.G.S.."