COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 187 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Ludus 90 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore D’Antimi Ivan per 5 gare. C.U. N° 60 del 24.03.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 187 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S.D. Ludus 90 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore D'Antimi Ivan per 5 gare. C.U. N° 60 del 24.03.2011 Il G.S. comminava la squalifica in epigrafe al tesserato D'Antimi Ivan "per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, consistita nell'averlo colpito con un pugno alla tempia, tale da provocargli arrossamento e gonfiore". Con il reclamo proposto, la società non nega il fatto contestato, ma lo riconduce "all'impulso del momento" piuttosto che "dalla vera volontà di fare male". Evidenzia, come se questo possa essere un comportamento premiante, che dopo l'espulsione il calciatore avrebbe abbandonato immediatamente, e senza protestare, il terreno di gioco. Conclude sottolineando come la condotta violenta sia generalmente sanzionata con tre giornate di squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. Sulla dinamica degli eventi, non pare esserci dubbio, stante anche la conferma indiretta della reclamante. Sull'entità della sanzione, la C.D. rileva come correttamente e con puntualità il Primo Giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi, anche quelli su cui la società tace, ovvero la necessità di cure mediche ed il gonfiore subito dall'avversario. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo; dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it