COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 180 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcistica Quarrata – Olimpia avverso la squalifica fino al 23/10/2012 inflitta dal G.S.T. al giocatore Bossahon Burgin Arnaud (C.U. n. 43 del 23/03/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 180 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Calcistica Quarrata - Olimpia avverso la squalifica fino al 23/10/2012 inflitta dal G.S.T. al giocatore Bossahon Burgin Arnaud (C.U. n. 43 del 23/03/2011). Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Calcistica Quarrata - Olimpia adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “A gioco in svolgimento correva verso il D.G. offendendolo reiteratamente. Giunto vicino allo stesso lo colpiva con una spallata al braccio sinistro, senza procurargli dolore. Successivamente, alla notifica di espulsione, reiterava le offese colpendo il D.G. al volto con una manata facendolo indietreggiare e procurandogli lieve ma perdurante dolore alla guancia e all'occhio destro.”. Il reclamo si riferisce a quanto avvenuto durante la partita casalinga disputatasi in data 19/03/2011 contro la società Lampo. L'impugnante contesta in toto la dinamica dei fatti per come riportata nel rapporto arbitrale affermando, tra l’altro, che gli avversari avrebbero martellato con continui falli, durante tutto il corso della gara, il giocatore per cui egli non si sarebbe sentito adeguatamente tutelato dalla direzione arbitrale. L'atleta non sarebbe corso verso il D.G., non lo avrebbe colpito con una spallata e non avrebbe mai schiaffeggiato il medesimo giungendo solo a sfiorarlo dopo la notifica dell'espulsione senza comunque che il D.G. fosse costretto ad indietreggiare. Il fatto dunque semplicemente non sarebbe accaduto ed il ragazzo avrebbe comunque chiesto scusa al termine della gara per le sole intemperanze palesate e la società sottolinea la totale ed assoluta inesistenza del gesto così per come descritto nel rapporto di gara; conclude pertanto per la riduzione della squalifica irrogata considerata eccessiva sia per i fatti dedotti, anche in considerazione di un comportamento provocatorio tenuto dagli avversari (pubblico e squadra), sia per l'ineccepibile condotta assunta dal giocatore nel corso degli anni. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel supplemento arbitrale, cui le Carte Federali conferiscono valore privilegiato, il D.G. smentisce tutte le ricostruzioni fornite non confermando né le presunte offese razzistiche patite da parte del pubblico né il particolare atteggiamento aggressivo lamentato da parte degli avversari. Passando al merito precisa invece che “Il Bossahon lamentava di aver subito un fallo nei pressi dell'area di rigore, l'azione proseguiva verso la linea mediana di centrocampo con il pallone in possesso della società Lampo; il calciatore quindi si rialzava immediatamente, correva verso di me protestando vivacemente usando le espressioni già riportate nel rapporto di gara, e mi raggiungeva nei pressi della linea mediana di centrocampo dandomi una lieve spallata al braccio sinistro; a quel punto espellevo il Bossahon, restando immobile, mentre lui faceva un passo verso di me, guardandomi negli occhi, mi offendeva con le espressioni già indicate nel precedente rapporto e mi colpiva volontariamente con una manata al volto, provocandomi lieve dolore alla guancia destra, all'occhio destro e alla spalla destra; per il contraccolpo indietreggiavo di un passo per noin perdere l'equilibrio; ribadisco inoltre che essendo la mano del Bossahon sporca di terra, per alcuni brevi istanti dopo l'accaduto non avevo piena visibilità dal mio occhio destro.”. Tale comportamento appare decisamente distante da quello ipotizzato nel reclamo che argina il gesto violento ad un limitatissimo contatto senza conseguenze, conseguenze che invece, per quanto limitate, l'arbitro lamenta nel caso di specie. La dinamica dei fatti consistita nel gesto aggressivo e violento ripetuto in due distinte occasioni e nelle offese di condimento contribuisce a far ritenere che la misura della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia corretta anche sotto il profilo della quantificazione. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in considerazione della evidente violenza dei gesti, corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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