COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 09 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Masi Carlo, Presidente ASD DLF Calcio Firenze, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S.; – A.S.D. D.L.F. Calcio Firenze per la responsabilità diretta ex art. 4, c.1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 09 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Masi Carlo, Presidente ASD DLF Calcio Firenze, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S.; - A.S.D. D.L.F. Calcio Firenze per la responsabilità diretta ex art. 4, c.1, del C.G.S.. La Commissione Tesseramenti ha rigettato, in data 6 novembre 2009, il reclamo proposto dai Signori Razzolini Jacopo e Ferretti Elena, genitori del calciatore Filippo, tendente ad ottenere l’annullamento del vincolo di tesseramento con la Società A.S.D. DLF Firenze Calcio. Il rigetto del reclamo è avvenuto in applicazione del principio, di ormai consolidata giurisprudenza sportiva, che la firma di un solo genitore è sufficiente a legittimare il tesseramento. Tuttavia la sollevata eccezione per apocrifia della firma della Signora Ferretti, su cui si basa la richiesta di annullamento, ha indotto la Commissione Tesseramenti, a disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Le indagini esperite hanno rilevato che in occasione del tesseramento del giovane Filippo Razzolini, la firma della Signora Elena Ferretti madre del calciatore, ritenuta apocrifa, non è stata apposta in presenza di alcun dirigente della Società DLF Calcio Firenze, per cui la Procura Federale ha ritenuto essersi verificata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., ascrivendola al Presidente della Società e, di conseguenza alla Società in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. Fatta questa premessa introduttiva, il Presidente della Commissione accerta la presenza, a seguito di rituale convocazione, delle parti nelle persone di: - Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - Masi Carlo, Presidente della A.S.D. DLF Calcio Firenze, in proprio; - la Società in persona del suo Presidente. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: - al Presidente deferito, la inibizione, per mesi 2(due) sulla pena base di mesi 3; - alla Società, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla pena base di € 300,00. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della A.S.D. DLF Calcio Firenze, la inibizione per mesi 2 (due); - alla A.S.D. DLF Calcio Firenze, l’ammenda di € 200,00 (duecento). DISPONE la chiusura del dibattimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it