COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15 STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Calcio Villetta A.S.D. avverso la squalifica fino al 29/09/2011 inflitta dal G.S. al giocatore Gigliotti Roberto Antonio (C.U. n. 14 del 30/09/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15 STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Calcio Villetta A.S.D. avverso la squalifica fino al 29/09/2011 inflitta dal G.S. al giocatore Gigliotti Roberto Antonio (C.U. n. 14 del 30/09/2010) 18 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S.D. Colle Giovane avverso la decisione del G.S.T. Siena che ha comminato alla società l'ammenda di € 1.000,00. C.U. N° 15 del 13.10.2010. Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe poiché al sedicesimo del p.t. i tifosi del Colle accendevano un fumogeno gettandolo all'esterno del recinto di gioco. Alla fine del primo tempo, mentre le squadre abbandonavano il terreno di gioco, gli stessi tifosi accendevano un nuovo petardo. Al decimo del secondo tempo veniva acceso un altro fumogeno poi spento al di fuori del terreno di gioco, e infine veniva fatta esplodere sotto la tribuna una bomba carta. Con recidiva. Con il reclamo proposto la società di fatto non contesta nulla, ammettendo anche la recidiva. Tenta di annoverare lo scoppio, di quella che è stata indicata come una bomba carta, fra i petardi, e conclude con la richiesta di una mitigazione della sanzione, pur riconoscendo l'entità della sanzione minima edittale per i fatti ascritti. Con il supplemento di rapporto reso a questo Collegio, il Direttore di Gara conferma sostanzialmente tutto, ed evidenzia come lo scoppio della bomba carta sia stato di gran lunga più violento dei precedenti lanci di petardi. Il reclamo non merita accoglimento. I fatti sono acclarati, gli episodi contestati sono puniti dalle Carte Federali, e la società risulta recidiva. La misura della sanzione comminata dal Primo Giudice appare assolutamente equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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