COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 19 stagione sportiva 2010/2011 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Geraci Firenze avverso l’ammenda di € 700,00 irrogata dal G.S.T. (C.U. n. 26 del 07.10.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 19 stagione sportiva 2010/2011 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Geraci Firenze avverso l’ammenda di € 700,00 irrogata dal G.S.T. (C.U. n. 26 del 07.10.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Geraci Firenze avverso l’ammenda di € 700,00 comminata dal G.S.T. con la seguente motivazione: “Per scoppio di un petardo al termine del p.t. verso il recinto di gioco che provoca lievi danni alle strutture della società ospitante” La società reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone l’annullamento, sostenendo l’illegittimità della sanzione applicata. In particolare, contesta la dinamica dei fatti riportata nel referto di gara in quanto, al momento della deflagrazione del petardo, entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si trovavano all’interno dello spogliatoio. Ritiene quindi che il Direttore di Gara sia stato nell’impossibilità di poter “vedere” il fatto nella sua reale concatenazione, aggiungendo, inoltre, che lo stesso dopo aver udito lo scoppio del petardo si sia limitato a chiedere informazioni alle persone presenti nell’impianto, formandosi così il proprio errato convincimento. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha formulato in atti richiesta di consultazione dei propri tifosi, di cui riporta minuziosamente i nominativi, alla quale non può essere data esecuzione perché irrituale. Passando al merito della questione, si rileva la fondatezza del reclamo proposto dalla società Geraci Firenze. Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto, ha sconfessato la dinamica riportata in sede di referto gara, affermando di non aver assistito al lancio del petardo, ma di aver “ritenuto” che il gesto fosse ascrivibile ai tifosi della reclamante in segno di contestazione ad alcune decisioni arbitrali. Le precisazioni offerte dal D.G. in sede di supplemento di rapporto, in aggiunta all’esame complessivo degli elementi di fatto, non consentono di poter cristallizzare la responsabilità in capo alla reclamante per carenza e/o insussistenza del nesso di causalità tra l’azione e l’evento verificatosi. Allo stato infatti, stante le contraddittorie dichiarazioni riportate dal D.G. negli atti di propria competenza non può ritenersi provata la circostanza che l’autore del comportamento illecito fosse un sostenitore della società Geraci Firenze. Diversamente, si sarebbe potuta integrare una responsabilità a titolo oggettivo nei confronti della squadra ospitante se il D.G. in sede di referto gara avesse descritto la vicenda con la precisione e l’accuratezza che si richiedono nella stesura degli atti ufficiali. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo: -annulla la sanzione di € 700,00 irrogata dal G.S.T.; -ordina la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.
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