COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 39 stagione sportiva 200/2011 Reclamo della A.S.D. Campese avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 1.500,00 C.U. n. 18 del 28/10/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 39 stagione sportiva 200/2011 Reclamo della A.S.D. Campese avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 1.500,00 C.U. n. 18 del 28/10/2010. In data 14/10/2010 il G.S. riceveva un fax dal C.R.T. – L.N.D. con il quale gli veniva comunicato la rinuncia della società in oggetto a partecipare al campionato di terza categoria Isola D’Elba. Visto l’art. 53 comma 3 e comma 8 delle N.O.I.F. il G.S. applicava alla società Campese una ammenda di euro 1.500,00. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società, lamentandosi della “spropositata” sanzione applicata dal G.S. Secondo la reclamante la sanzione in esame appare eccessivamente punitiva, rispetto alla condotta posta in essere, essenzialmente per due ordini di motivi. Il primo si riferisce al fatto che la rinuncia in contestazione non può essere imputata alla volontà della società la quale è stata costretta a ritirarsi dal campionato, per il solo motivo che non è riuscita a trovare un numero sufficiente di giocatori necessari a formare una squadra. Tale impossibilità è legata essenzialmente al territorio di appartenenza della reclamante, laddove sono presenti, nel raggio di 5 km., ben cinque società calcistiche. Il secondo motivo di doglianza si riferisce al fatto che la reclamante, pur avendo aderito con entusiasmo alla creazione di un campionato composto esclusivamente da squadre elbane, aveva già segnalato al C.R.T. le difficoltà a formare la squadra. Aveva partecipato a diverse riunioni, prima della scadenza dei termini per l’iscrizione,dove segnalava le difficoltà di cui sopra. La reclamante, inoltre, sottolinea come la rinuncia al campionato non avrebbe arrecato alcun danno all’organizzazione del torneo, avendola comunicata con largo anticipo sulla stesura del calendario di gara. Pertanto alla luce di tutte le considerazioni riportate in sede di reclamo la società chiede che venga applicato al caso in esame il dettato dell’art.53 comma 10 delle N.O.I.F. e quindi di annullare la sanzione o di ridurla in maniera sensibile. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento ritiene le doglianze della reclamante meritevoli di parziale accoglimento. Considerato il comportamento tenuto dalla reclamante, già prima dell’inizio del torneo in questione, che aveva provveduto a comunicare al C.R.Toscano la rinuncia al campionato per i motivi sopra riportati. Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà a trovare calciatori in numero necessario in un territorio estremamente limitato e denso di società calcistiche. Ritenuto che il ritiro dal torneo avvenuto prima del suo inizio non ha comportato grandi difficoltà al suo svolgimento. Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate questa C.D, pur ritenendo che nel caso in esame non ricorrano le condizioni previste dall’art. 53 comma 10 delle N.O.I.F,( causa di forza maggiore)ritiene comunque eccessiva la sanzione applicata nella misura massima prevista dall’art. 53 comma 8. Considerato il comportamento comunque fattivo posto in essere dalla società questa C.D. ritiene congruo sanzionare la medesima con una ammenda di € 500. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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