COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 25 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 23 – 24 – 25 – 26 / stagione sportiva 2009/2010. Reclami avverso la decisione assunta dal G.S.T. Toscana, in data 14/10/2010 proposti: a) in proprio, dai calciatori: ­ Pisani Nicola,squalificato fino al 14.06.2014; ­ Pisani Giambattista,squalificato fino al 14.06.2011; ­ Romano Davide,squalificato fino al 14.06.2011; ­ Carlotti Simone,squalificato fino al 04.0402011; b) dalla U.S. Marinese relativamente alla inibizione fino al 13.11.2010 inflitta al dirigente Valeschi Sergio ed alle squalifiche comminate ai calciatori Pisani Nicola, Pisani Giambattista, Romano Davide, Carlotti Simone. (C.U. n. 27/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 25 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 23 - 24 - 25 - 26 / stagione sportiva 2009/2010. Reclami avverso la decisione assunta dal G.S.T. Toscana, in data 14/10/2010 proposti: a) in proprio, dai calciatori: ­ Pisani Nicola,squalificato fino al 14.06.2014; ­ Pisani Giambattista,squalificato fino al 14.06.2011; ­ Romano Davide,squalificato fino al 14.06.2011; ­ Carlotti Simone,squalificato fino al 04.0402011; b) dalla U.S. Marinese relativamente alla inibizione fino al 13.11.2010 inflitta al dirigente Valeschi Sergio ed alle squalifiche comminate ai calciatori Pisani Nicola, Pisani Giambattista, Romano Davide, Carlotti Simone. (C.U. n. 27/2010). I provvedimenti del G.S. sopra riportati sono stati motivati come di seguito si indica. Inibizione a svolgere ogni attività fin al 13.11.2010 al Dirigente Valeschi Sergio, per aver offeso il D.G.; Squalifica fino al 14/ 6/2014 al calciatore Pisani Nicola: Si avvicinava al D.G. mettendogli entrambe le mani al collo stringendoglielo mentre al contempo lo offendeva e minacciava. Di poi colpiva l’arbitro per tre volte con violenti schiaffi all’altezza della spalla dx che gli procuravano forte ed intenso dolore per circa tre minuti. Successivamente al rientro del D.G. negli spogliatoi, si rinchiudeva nello spogliatoio arbitrale impedendone 1’accesso a chiunque ed assumeva nei confronti dell’Ufficiale di Gara grave contegno intimidatorio. Sanzione aggravata in quanto capitano. Squalifica fino al 14/ 6/2011 al calciatore Pisani Giambattista: Per aver tentato ripetutamente di colpire il D.G. con un calcio all’addome, azione vanificata dalla prontezza di riflessi dell’arbitro. Squalifica fino al 14/ 6/2011 al calciatore Romano Davide: Colpiva il D.G. con una violentissima spinta sul petto facendolo prima barcollare e poi finire pesantemente a terra provocandogli dolore all’osso sacro. Di poi assumeva nei confronti dell’arbitro contegno minaccioso ed ingiurioso. Squalifica fino al 14/ 4/2011 al calciatore Carlotti Simone: Per aver sputato verso il D.G. senza riuscire a colpirlo. Siffatti provvedimenti vengono impugnati dagli interessati i quali affermano quanto segue. Il calciatore Pisani Nicola, contesta il provvedimento tramite il difensore, Avvocato Andrea Bottone del Foro di Pisa, il quale, dopo aver descritto i meriti sportivi del calciatore ed aver attribuito alla condotta dei calciatori della squadra avversaria un eccessivo agonismo (allega a tal proposito un estratto del portale Google datato 24.4.2009, riferito alla Pallenorese, dal quale emergono gli innumerevoli provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti), descrive le fasi dell’incontro centrando il proprio intervento su un grave infortunio occorso ad un calciatore della Marinese, infortunio che ha gettato nella disperazione, secondo la difesa, i calciatori della squadra. Ritiene che il giovane arbitro possa essere rimasto talmente impressionato dalla gravità dell’episodio dal risentirne le conseguenze al momento della redazione del rapporto di gara. La difesa del Pisani ritiene ancora che questi, scosso dall’infortunio patito dal compagno di squadra, possa aver ecceduto in termini verbali nei confronti del D.G., ma esclude qualsiasi tipo di aggressione anche sulla base di dichiarazioni scritte, ed allegate al reclamo, rese sia da un medico presente sulle tribune, ed entrato poi in campo per prestare assistenza al ferito, il quale afferma di non aver “… percepito né tanto meno visto scene di aggressione di nessun tipo”, sia da alcuni compagni del calciatore che, tra l’altro, ne attestano, a loro volta, la assoluta correttezza e disponibilità sportiva mostrate in ogni occasione. Sempre a sostegno della correttezza del Pisani viene allegata al reclamo anche una lettera di scuse da questi inviata, successivamente agli eventi, all’arbitro. Il reclamo si conclude con una richiesta di annullamento o revoca del provvedimento del Giudice di primo grado, non senza aver fatto rilevare la insussistenza di ogni premeditazione ed ipotizzando comunque “uno stato transitorio di incapacità di intendere e di volere” a causa dello choc subito dall’evento. Oltre a richiedere l’audizione personale viene altresì richiesta l’assunzione di testi, nelle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni sopra indicate, con l’indicazione dei relativi capitoli di prova. Il tutto “con vittoria di spese ed onorari”. A loro volta i calciatori Pisani Giambattista e Romano Davide, entrambi assistiti e difesi dall’Avv. Fabio Poggianti del Foro di Pisa, con due reclami assolutamente identici - tranne che per la mancanza in uno di essi della pagina identificabile sull’altro con il numero sette - chiedono la derubricazione dei fatti contestati per non avere i due calciatori posto in essere alcuna aggressione o atti di violenza verso il D.G., ammettendo unicamente una accesa contestazione verbale e ritenendo attribuibile al D.G. la colpa di quanto accaduto. I reclami, riportando ampi brani contenuti sull’atto di impugnazione depositato da Nicola Pisani, escludono anch’essi ogni premeditazione nel comportamento tenuto dai calciatori e contengono le medesime richieste di assunzione di testi, indicati nelle persone dei calciatori già segnalati sull’altro reclamo, specificando anche in questo caso i relativi capitoli di prova. La Società Marinese, infine, in difesa dei suddetti tesserati, nonché del Dirigente Valeschi, esclude che l’arbitro sia stato aggredito e colpito con calci o con spinte ma ritiene che egli sia semplicemente caduto indietreggiando. Esclude altresì che egli sia stato offeso dal Dirigente. Afferma nel contempo la Società che i propri calciatori “….erano furenti per l’arbitraggio tenuto fino a quel momento….”…. “ e che il grave infortunio subito dal proprio calciatore sanzionato dall’arbitro con una punizione contro lo stesso giocatore non ha certamente contribuito a placare gli animi”. Indica la presenza di testimoni e riporta frasi che sarebbero state pronunciate dal Commissario di campo in tribuna, critiche nei confronti del D.G., invocandone la testimonianza. Introdotta la discussione, il relatore chiede alle difese se intendano insistere nelle richieste istruttorie avanzate con i reclami. L’Avvocato Bottone anche a nome dell’Avvocato Poggianti conferma le richieste. La C.D., riunita in camera di consiglio, decide di respingere le istanze con le motivazioni successivamente indicate. Aperta la discussione le parti che hanno ritualmente richiesta l’audizione, confermano integralmente le motivazioni dei singoli reclami alle cui conclusioni si riportano. In particolare l’Avvocato Bottone afferma che il reclamo è stato proposto per fare emergere i fatti che hanno causato il comportamento del proprio assistito. Evidenzia che in quel contesto il Pisani non ha aggredito il D.G., ma ha semplicemente ecceduto nelle espressioni verbali rivoltegli. Il Calciatore Nicola Pisani, intervenendo, nega di aver avuto alcun contatto fisico con il D.G. limitandosi a chiedere spiegazioni circa l’accaduto e, a domanda risponde, che se vi è stato contatto fisico questo è avvenuto solo nel momento in cui egli ha chiesto spiegazioni all’arbitro. Interviene quindi per conto dei propri assistiti l’Avvocato Poggianti il quale rileva che il supplemento di rapporto lettogli è in contrasto con le originarie affermazioni del D.G., dato che a seguito delle aggressioni subite egli non ha avuto alcuna necessità di ricorrere a cure sanitarie di qualsiasi tipo. Nel riportarsi al reclamo ribadisce l’assenza di qualsiasi aggressione e, come affermato anche dall’Avvocato Bottone, di qualsiasi premeditazione. Il calciatore Gianbattista Pisani, negando anch’egli l’aggressione, risponde, alla domanda postagli, che tutti loro hanno addebitato al D.G. la responsabilità di non aver assunto opportuni provvedimenti per arginare il gioco violento, omissione che sarebbe stata la causa del grave incidente. Esclude qualsiasi tipo di violenza e conferma solo l’esistenza di proteste con forti espressioni verbali. Il calciatore Davide Romani, nel confermare quanto riferito dai propri compagni in questa sede, dichiara di non essersi mai trovato ad una distanza dall’arbitro inferiore ai tre metri. Chiusa la discussione la C.D. passa all’esame della vicenda. In via preliminare viene disposta la riunione dei procedimenti stante la loro connessione oggettiva. Per quanto riguarda le richiese istruttorie avanzate dalle parti (dichiarazioni allegate ai reclami, assunzioni di testi anche tesserati,) esse non trovano ingresso nell’ambito della Giustizia Sportiva perché non previste se non in applicazione dell’art. 41, comma 5, del codice ad essa relativo. Inoltre in ordine alla relativa richiesta di assunzione, in qualità di teste, la C.D. rileva che non risulta sia stato nominato nell’occasione alcun Commissario di campo, a meno che la Società reclamante non intenda riferirsi alla eventuale presenza del Commissario speciale A.I.A., le cui funzioni esulano dall’ambito della disciplina sportiva, riferendosi esse esclusivamente all’esame della condotta “tecnica” dell’arbitro. A tal proposito, come in numerose precedenti occasioni, il Collegio ricorda alle Società e ai loro rappresentanti quali siano la natura e le caratteristiche del C.G.S.. Tale complesso di norme, inserite nel più ampio contesto delle Carte Federali, regolamenta sotto l’aspetto disciplinare l’attività agonistica calcistica. Esso ha il carattere di “norma speciale” diretta com’è a regolare una specifica autonoma attività sportiva e, in quanto tale, avente caratteristiche assolutamente proprie e diverse dalle norme procedurali ordinarie che, di conseguenza, non possono essere richiamate ed applicate “sic et simpliciter”. E’ da precisare inoltre che, laddove il legislatore sportivo, ha ritenuto opportuno riferirsi a norme specifiche dei codici di rito lo ha fatto esplicitamente, come ad esempio indica il disposto dell’art. 28 del C.G.S, che richiama in maniera espressa le disposizioni che regolano l’astensione e la ricusazione tramite gli art. 51 e 52 del Codice del procedura civile. Esaminando ancora le Carte Federali, norme cogenti per tutti i tesserati, si osserva che nulla indicano gli artt. 33/34 dello Statuto Federale riguardanti l’ Ordinamento della Giustizia Sportiva e l’Organizzazione della Giustizia Sportiva, così come nulla in proposito si rileva dalle N.O.I.F.. Il C.G.S. a sua volta con l’art. 2, comma 1, stabilisce che “ In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza”. E’ anche sulla base di tale premessa che le varie istanze istruttorie avanzate dalle difese sono state, come sopra indicato, respinte. Di conseguenza viene meno il presupposto difensivo circa la prova “per tabulas” sulla inesistenza delle aggressioni quale emergerebbe dalle dichiarazioni del medico e dei calciatori allegate al reclamo e delle testimonianze richieste, assunto che costituisce il perno principale delle difese. Infatti in conseguenza di ciò queste tendono a giustificare il comportamento tenuto dai calciatori con la gravità dell’incidente, in ordine al quale, peraltro, l’Avvocato Bottoni esibisce due foto che ritraggono i danni subiti dal calciatore infortunato, dei quali il Collegio si duole ma che non hanno purtroppo rilevanza agli effetti del giudicare. E’ ancora da ricordare come i procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento della gare sono basati esclusivamente sui cardini costituiti dal rapporto di gara e dal supplemento ad esso relativo.(art. 35, c. 1 e art. 1, c. 1). Esaurite le questioni di ordine istruttorio e procedurale, per quanto concerne il merito della contestazione si rileva che i fatti risultano ampiamente provati, come evidenziano il rapporto di gara e il relativo supplemento richiesto in questa sede. In quest’ultimo documento l’arbitro, letti i reclami, precisa di ben conoscere la differenza che esiste tra schiaffeggiare e “toccare” il che consente di confermare le aggressioni subite dal D.G. che, ampiamente descritte, sono state integralmente recepite dal G.S. nel provvedimento sanzionatorio. Né può valere a giustificazione di quanto accaduto la particolare gravità dell’incidente subìto dal calciatore Alessandro Vita, della U.S. Marinese, stante la preliminare affermazione fatta dal D.G. nel proprio rapporto circa la sua fortuità. Non si vede quindi come possa attribuirsi all’arbitro la responsabilità dell’ incidente di gioco e, ancor meno, come gli si possa addebitare di aver fischiato una punizione contro l’infortunato fatto, quest’ultimo, sottratto peraltro ad ogni giudizio trattandosi di provvedimento tecnico. L’errore compiuto dal D.G. nell’annullare il goal e nell’assegnare la punizione non giustifica in ogni caso la grave e violenta reazione dei calciatori, quale risulta dagli atti ufficiali. E’ peraltro da rilevare che il D.G. si recava immediatamente sul luogo dell’incidente per accertarsi dello stato del calciatore venendo, in quel momento, aggredito dai tre calciatori sanzionati. L’affermazione fatta in corso di udienza dal calciatore Gian Battista Pisani, in ordine alla mancata assunzione di provvedimenti al fine di limitare i comportamenti della squadra avversaria, non trova alcuna conferma nel rapporto di gara risultando da tale atto due ammonizioni inflitte, in precedenza all’incidente, ai calciatori Nicola e Gian Battista Pisani e quattro nei confronti di calciatori della Palleronese, di cui tre per falli di gioco. A fronte dei fatti accertati, i reclami sono basati esclusivamente sulla negazione delle aggressioni, sulla correttezza, prima dell’episodio contestatogli (…”almeno fino al 10.10.2010…”, del calciatore Nicola Pisani, nonché su dichiarazioni e testimonianze che non sono ammissibili, come sopra indicato, a norma del vigente Codice di Giustizia Sportiva. La richiesta di accoglimento dei reclami “con vittoria di spese ed onorari” non trova alcun fondamento sol che si leggano le Carte Federali precisandosi ancora che, qualora la C.D. ritenesse (illegittimamente) di aderirvi, si troverebbe nella insuperabile difficoltà di identificare il soggetto al quale fare i relativi addebiti: il D.G., la Società avversaria, o la F.I.G.C.? Si precisa, per una migliore conoscenza della questione, che l’unico caso in materia di spese, che la vigente normativa prevede, è quella indicata dal comma 6 dell’art. 36 del C.G.S. il quale statuisce che le parti nel procedimento possono “prendere visione o estrarre a proprie spese” la copia dei documenti ufficiali. Tanto premesso la C.D.T., nel rilevare che la lettera di scuse del Nicola Pisani nei confronti del D.G. è stata spedita ben cinque giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S. sul C.U., riafferma la fondatezza dei fatti, ritenendo di dover esaminare gli impugnati provvedimenti esclusivamente sotto l’aspetto della entità delle sanzioni irrogate. A tal fine precisa che il richiamo effettuato dalla difesa a precedenti decisioni che avrebbero comminato sanzioni inferiori a fatti di eguale o minore gravità, non dà luogo ad una automatica ed acritica riduzione generalizzata di sanzioni. In ordine alle decisioni assunte da altri Giudici si precisa che il Collegio non è tenuto ad uniformarvisi, sia per il principio della indipendenza di giudizio da parte di ciascun giudice, sia perché la mera enunciazione delle motivazioni conclusive riportate sulla memoria non permette di verificare la loro perfetta corrispondenza con gli episodi che hanno dato origine ai casi giudicandi. Nei confronti delle proprie delibere la C.D. osserva che ciascuna decisione ha carattere ed autonomia propri, dovendosi riscontrare per ognuna di esse le circostanze in cui i fatti di violenza sono avvenuti e le conseguenze causate, comprese le sofferenze fisiche di cui deve essere determinata la durata e l’intensità. Inoltre l’estrinsecazione di un atto di violenza non è mai eguale ad un altro potendo a volte essere accompagnato da offese, minacce o espressioni blasfeme. La citazione di altre precedenti decisioni, apparentemente riferibili alla fattispecie non trova corrispondenza alcuna nei fatti enunciati, considerato che a ciascun calciatore viene qui contestato quanto segue. Pisani Nicola, in un primo tempo poneva le mani attorno al collo del D.G. stringendolo con “media pressione”, rivolgendogli nel contempo offese e minacce. Successivamente, dopo che l’arbitro aveva subito l’aggressione degli altri due calciatori, lo colpiva per tre volte con violenti schiaffi causandogli un “forte ed intenso dolore per circa tre minuti.” Dopo la conclusione della gara si rinchiudeva nello spogliatoio arbitrale impedendone l’accesso a chiunque e minacciava l’arbitro qualora egli avesse descritto l’accaduto sul rapporto. Il suo comportamento si estrinseca quindi in una duplice aggressione fisica, effettuata in due tempi distinti, nonché in un vero e proprio atto di “violenza privata” con contestuale minaccia dopo la fine della gara. La sanzione è aggravata per la qualifica di capitano rivestita. Pisani Gianbattista, tentava ripetutamente di colpire l’arbitro con un calcio all’addome, tentativo non condotto a termine per il pronto schivarsi del D.G.. La C.D. ricorda in ordine a tale fatto che, per prassi consolidata, gli Organi della Giustizia Sportiva equiparano il tentativo di violenza all’atto portato a compimento, differenziando le sanzioni in base alle conseguenze fisiche eventualmente subìte dall’aggredito. Romano Davide, colpiva il D.G. con una spinta talmente violenta da farlo cadere a terra procurandogli, quale conseguenza, dolore nella parte sacrale. Contemporaneamente lo offendeva e minacciava estendendo le minacce all’Organo tecnico. E’ indubbio che si tratti di vera e propria violenza fisica il cui verificarsi viene involontariamente confermato dal reclamo della stessa Società anche se questa – per un ovvio elementare atto di difesa del tesserato – afferma che l’arbitro “indietreggiando cadeva a terra inciampando sul terreno sconnesso”. Tesi che viene comunque sconfessata dalla precisione con cui l’arbitro ha descritto l’episodio nel rapporto di gara. Carlotti Simone, rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose – correttamente non contestate dal G.S. perché non specificate – e quindi gli sputava contro non raggiungendolo. Valeschi Sergio, offendeva con epiteti vari il D.G.. La C.D., a ulteriore conferma del fatto che tutti gli argomenti portati a difesa sono infondati, osserva che mentre il calciatore Nicola Pisani esclude qualsiasi contatto con il D.G., la Società afferma che il D.G. “…è stato strattonato dal giocatore Nicola Pisani” ed a tal proposito è sintomatico che la medesima reclamante, nel ritenere “eccessive la sanzioni inferte ai ns. giocatori Parlotti Simone, Pisani Gian Battista e Romano Davide(che) non sono assolutamente intervenuti nei confronti dell’arbitro” nulla dice a proposito della sanzione relativa al calciatore Nicola Pisani. In ordine a quanto addebitato e provato a carico dei tesserati oggetto del provvedimento impugnato, la C.D. rileva che le sanzioni irrogate ai calciatori appaiono congrue e quindi da confermare. In riferimento alla posizione del dirigente Valeschi si osserva che la sanzione inflittagli non è reclamabile stante il disposto della lettera b) dell’art. 45 del C.G.S.. P.Q.M. la C.D., definitivamente pronunciando, respinge i reclami dei calciatori e della Società e conferma le seguenti sanzioni: ­ Pisani Nicola,squalifica fino al 14.06.2014; ­ Pisani Giambattista,squalifica fino al 14.06.2011; ­ Romano Davide,squalifica fino al 14.06.2011; ­ Carlotti Simone,squalifica fino al 14.04.2011. Dichiara inammissibile il reclamo proposto per il Dirigente Valeschi Sergio. Dispone l’incameramento delle tasse di reclamo.
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