COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 43 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S. Torrita Serre avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il dirigente Santini Gabriele con una squalifica fino al 12/01/2011. C.U. n. 30 del 28/10/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 43 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S. Torrita Serre avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il dirigente Santini Gabriele con una squalifica fino al 12/01/2011. C.U. n. 30 del 28/10/2010. Alla fine della partita “ Torrita Serre – Rapolano Terme”, valevole per la Coppa Toscana 2 Cat, l’allenatore della Torrita Serre si avvicinava al D.G. e gli stringeva la mano con forza per circa 10 secondi, impedendogli di liberarsi. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 12/01/2011.( 2mesi e mezzo). Propone reclamo la U.S. Torrita Serre, sostenendo che l’allenatore in questione ha semplicemente stretto la mano all’arbitro ed all’allenatore della squadra avversaria come gesto di saluto, come normalmente avviene al termine di una partita di calcio. Nel gesto contestato, secondo la reclamante, non vi sarebbe stato alcun fine di aggressione o di offesa nei confronti del D.G. Tali affermazioni sarebbero confermate, indirettamente, dal fatto che la partita si era svolta in maniera assolutamente corretta e tranquilla e che lo stesso D.G. nulla gli avrebbe detto dopo la stretta di mano. La reclamante conclude con una richiesta di riduzione di sanzione. L’arbitro nel suo confuso supplemento di rapporto gara dichiara che la stretta di mano,pur essendo stata data con forza tale da non consentirgli di liberarsi dalla stessa, non può essere considerata un gesto violento o comunque offensivo. Conclude il rapporto affermando che il gesto pur non violento non era per niente “consono alla normalità e all’etica sportiva”. Dall’esame degli atti di gara rimane difficile per questa Commissione giudicante valutare compiutamente la condotta del tesserato in questione, stante la confusione del supplemento di rapporto. Difatti l’arbitro avrebbe fatto maggiore chiarezza se si fosse limitato a certificare con esattezza la condotta del sig. Santini, anziché lasciarsi andare a giudizi circa l’etica sportiva che certamente non gli competono.Pertanto pur rimanendo con qualche dubbio circa la reale portata della condotta dell’allenatore in questione che, comunque,non può essere considerata violenta, stante a quanto dichiara l’arbitro,questa Commissione ritiene equo ridurre la squalifica in oggetto e determinarla fino al 30/11/2010. P.Q.M. Accoglie il reclamo e dispone la restituzione della relativa tassa.
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