COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 42 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Real Castelnuovo A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Roberto Fanani fino al 28.12.2010 (C.U. n. 30 del 28.10.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 42 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Real Castelnuovo A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Roberto Fanani fino al 28.12.2010 (C.U. n. 30 del 28.10.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Real Castelnuovo ASD avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore – Fanani Roberto fino al 28.12.2010, con la seguente motivazione: “Allontanato per avere offeso ed intimidito il D.G. ed un A.A. A fine gara rivolgeva ad un AA. frasi oltraggiose”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, sostenendo che non tutte le espressioni irriguardose ed offensive contestate siano da attribuire al proprio tesserato, pur tuttavia ammettendo che l’allenatore abbia avuto “un momento di ingiustificato nervosismo” per il quale dichiara di essere sinceramente pentito. A supporto delle proprie doglianze la società chiede che il proprio tesserato possa essere ascoltato dalla Commissione Disciplinare. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue. Preliminarmente, occorre dare atto che la reclamante ha espressamente rinunciato alla audizione mediante comunicazione telefax del 23.11.2010. Nel merito, si evidenzia come la condotta contestata all’allenatore Fanani Roberto trovi adeguato riscontro nel supplemento di rapporto con il quale il D.G. ha confermato che le espressioni offensive ed irriguardose venivano pronunciate nei confronti della terna arbitrale. Il D.G. ha, inoltre, precisato che l’allenatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di uscire dal campo, facendo ritardare la ripresa del gioco. Il carattere di fede privilegiata attribuito dalle carte federali ai rapporti di gara consente di cristallizzare la condotta del Fanani sotto il profilo illecito e, pertanto, di considerarla come meritevole di sanzione. Sanzione che l’adito Collegio ritiene ben calibrata in relazione ai fatti contestati. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it