COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 48 stagione sportiva 2010/2011 Gara Fortis Lucchese – Pesciauzzanese (2-1) del 7/11/2011. Campionato di Eccellenza. In. C.U. C.R.T. n.32 dell’11/11/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 48 stagione sportiva 2010/2011 Gara Fortis Lucchese – Pesciauzzanese (2-1) del 7/11/2011. Campionato di Eccellenza. In. C.U. C.R.T. n.32 dell’11/11/2010. Reclama la società Fortis lucchese contro la decisione del G.S. che squalifica per tre gare il calciatore Vitelli Alessandro il quale “a gioco fermo colpiva con un calcio l’avversario”. La società chiede una riduzione della sanzione ritenendo il gesto del proprio calciatore involontario e frutto di un contrasto di gioco. Il supplemento di rapporto fornito dall’A.A. conferma la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore Vitelli. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione fornita dalla terna arbitrale ed in particolare dall’A.A. non pone dubbi sul gesto volontario che ha causato l’espulsione del calciatore della società Fortis Lucchese ed anche in punto di quantificazione la sanzione appare assolutamente in linea con il dettato normativo. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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