COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 40 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Sextum Bientina Avverso Squalifica Del Calciatore Domenici Daniele Fino Al 2762011 (C.U. N° 30 Del 28102010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 40 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Sextum Bientina Avverso Squalifica Del Calciatore Domenici Daniele Fino Al 2762011 (C.U. N° 30 Del 28102010) Reclama la A.S.D. Sextum Bientina avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso un A.A., alla notifica lo colpiva volontariamente con una spallata all’altezza della sua spalla.”. La reclamante con lungo ed articolato reclamo pur ammettendo i fatti ed il comportamento scorretto dell’atleta che definisce “meritevole di censura e da stigmatizzare” ritiene eccessiva la sanzione irrogata e ne chiede la riduzione. In particolare asserisce trattarsi di gesto non volontario che non ha provocato dolore, che non sarebbe stato potenzialmente idoneo a procurarlo, e da considerarsi alla stregua di un gesto gravemente irriguardoso e non riconducibile ad una condotta violenta. Chiede pertanto una riduzione della squalifica, richiama altresì i precedenti del calciatore. All’udienza 26112010 tali difese venivano reiterati dal difensore delegato, dott. Signorini del Foro di Pisa, il quale produceva giurisprudenza dalla quale, a suo dire, si ricaverebbe una eccessività della sanzione nel caso di specie. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. L’arbitro nel supplemento ribadisce l’assoluta volontarietà del gesto del Coppola e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, conferma altresì di non aver avuto alcuna conseguenza dal gesto. Accertata la volontarietà del contatto, la C.D. rileva come il comportamento del calciatore, pur avvertito dall’A.A., rivesta precipuamente le caratteristiche di una spinta inferta con la spalla, in modo tale da considerarsi come condotta sprezzante e gravemente irriguardosa piuttosto che violenta. La mancanza di conseguenze e la dinamica inducono a ritenere che la sanzione possa essere mitigata rapportandola ad una spinta senza conseguenze così come deliberato in altri casi. L’episodio resta comunque grave e meritevole di sanzione esemplare, ma che la C.D. stima equa in mesi cinque di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Domenici Daniele fino al 28 marzo 2011, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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