COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 56 / stagione sportiva 2009/2010. Reclamo proposto dalla U.S.D. Manciano avverso la decisione assunta dal G.S.T. Toscana che ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Zammarchi Michael. (C.U. n. 34/2010).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
56 / stagione sportiva 2009/2010. Reclamo proposto dalla U.S.D. Manciano avverso la decisione assunta dal G.S.T. Toscana che ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Zammarchi Michael.
(C.U. n. 34/2010).
La decisione sopra indicata, motivata “ per offese al D.G. e bestemmia” viene impugnata, nei termini e nelle forme rituali, dal legale rappresentante della USD Manciano il quale la ritiene oltremodo penalizzante.
Il reclamante, non smentendo in alcun modo i fatti, sostiene che se una giornata di squalifica è stata, “molto probabilmente”, determinata dalla bestemmia, le due giornate riferite alla espressione “c. arbitro fischia” sono eccessive dovendo ad essa dare il significato di uno sfogo e non quello di offesa.
Di diverso parere è questa C.D. la quale ritiene che essa sia da classificare tra le frasi irriguardose prevista dalla lettera a) del comma 4 del C.G.S. (squalifica per due giornate).
Per quanto riguarda l’espressione blasfema, evidentemente sfugge alla reclamante che all’art. 3 del medesimo Codice è stato aggiunto il comma 3 bis con il quale viene sanzionato, appunto con la squalifica per una giornata, tale addebito.
La sanzione del G.S. è quindi ineccepibile e da confermare integralmente.
P.Q.M.
la C.D., definitivamente pronunciando, infligge al calciatore Zammarchi Michael la squalifica per tre giornate di gare.
Dispone l’incameramento della tassa.
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