COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 45 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Amelindo Mori Marcialla avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gironi Peter per 6 gare (C.U. n. 32 del 11.11.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 45 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Amelindo Mori Marcialla avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gironi Peter per 6 gare (C.U. n. 32 del 11.11.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Amelindo Mori Marcialla avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gironi Peter, con la seguente motivazione: “Per avere colpito a gioco fermo con una manata al volto un avversario. Alla notifica irrideva il D.G. Sanzione aggravata perché capitano”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, non contestando la condotta violenta posta in essere dal proprio tesserato, ma la circostanza che l’espressione “bravo, complimenti” pronunciata dal calciatore al D.G. non rappresenti una frase irriguardosa, bensì un semplice modo di esprimersi privo di un qualsivoglia intento lesivo. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue. Il D.G. con il supplemento di rapporto ha confermato con precisione la dinamica dei fatti già fornita nel rapporto di gara. L’arbitro ha affermato che, dopo aver notificato al Gironi il provvedimento di espulsione, quest’ultimo gli rivolgeva la frase incriminata mostrando un certo ostruzionismo; in particolare, il calciatore non cedeva la fascia di capitano al vice, ritardando la ripresa del gioco, rivolgendosi al D.G. con la seguente espressione: “Visto che sei così bravo, dagliela tu”. La frase pronunciata dal calciatore se presa nella sua unicità non appare lesiva ed idonea ad integrare la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 19 C.G.S. Tuttavia, nel caso di specie, occorre contestualizzare la suddetta espressione in relazione all’atteggiamento complessivo tenuto dal calciatore che, in ragione degli ulteriori elementi forniti dal D.G., assume tutti i crismi della irriverenza. La versione dei fatti fornita dall’arbitro, cui l’ordinamento riconosce carattere privilegiato, impone pertanto a questa Commissione di procedere alla verifica della congruità della sanzione irrogata dal G.S.T.. Detta sanzione appare prima facie equa in virtù del combinato disposto degli artt. 19, c.4 let. a) e B), C.G.S. e art. 73, c.4, NOIF. Alle due giornate previste a carico dei “calciatori…per condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, sono state correttamente sommate tre giornate per “condotta violenta nei confronti di calciatori” e l’ulteriore giornata determinata dall’aggravante dal rivestire la funzione di capitano. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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