COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 33 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Misericordia Calcio a 5 avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato l’ammenda di € 500,00. C.U. N°29 del 21.10.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 33 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S.D. Misericordia Calcio a 5 avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato l’ammenda di € 500,00. C.U. N°29 del 21.10.2010. Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe per minacce e frasi offensive di contenuto razziale. Con il reclamo proposto la società nega il proferimento di frasi a contenuto razziale. Ammette intemperanze e offese – delle più varie – ma nega il resto. Sostiene che fra i sostenitori accusati vi sarebbe addirittura una persona di colore; questo proverebbe la bontà della propria tesi. Chiede l’audizione dei sostenitori della società, dei giocatori e dei dirigenti della società Elba 97. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. a fini istruttori, l’arbitro conferma totalmente quanto già risultante dal referto di gara, riportando in maniera circostanziata l’accaduto; confuta, altresì, in maniera puntuale, l’affermazione sulla presenza di un sostenitore di colore, evidenziando che proprio tale soggetto sarebbe stato fra i più scalmanati. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente si evidenzia come le richieste istruttorie della reclamante non possono essere accolte non essendo previste dalle Carte Federali in questo tipo di giudizio. Ciò premesso, i fatti risultano acclarati: Dal 27° del primo tempo e per tutta la durata della gara cinque sostenitori della società hanno minacciato, insultato, e proferito frasi razziste nei confronti dell’arbitro (il quale riporta dettagliatamente le frasi udite). Sull’entità della sanzione, questo Collegio ritiene che questa possa essere rimodulata e calibrata diversamente, non potendosi attestare sui minimi irrogati. Infatti il comportamento dei sostenitori non si è limitato a poche frasi, ma è durato per buona parte della gara, con insistenza e costanza.In virtù della possibilità, che danno le Carte Federali, di inasprire la sanzione irrogata dal Primo Giudice qualora ritenuta non congrua, la C.D.T., valutato diversamente l’accaduto, ritiene di elevare l’ammenda da € 500,00 ad € 800,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e irroga alla società l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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