COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 41 Stagione sportiva 2010/2011Reclamo della U.S. Vicchio avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di Euro 500,00. C.U. n. 28 del 27/10/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 41 Stagione sportiva 2010/2011Reclamo della U.S. Vicchio avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di Euro 500,00. C.U. n. 28 del 27/10/2010. Per aver i propri sostenitori proferito frasi offensive e minacciose verso alcuni calciatori avversari, oltre ad aver usato espressioni di contenuto razzista, la U.S. Vicchio veniva sanzionata dal G.S. con una ammenda di Euro 500,00. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società in questione, ritenendo giusta la sanzione limitatamente alle frasi minacciose ed offensive. Contesta, invece, le espressioni di contenuto razzista in quanto nella squadra avversaria non erano presenti giocatori di colore. Secondo la reclamante il D.G. avrebbe male interpretato la frase rivolta dai propri sostenitori nei confronti dei calciatori avversari, appellandoli “ Affricani”. Infatti tale espressione, ben lungi da essere considerata di stampo razzista, stava ad indicare semplicemente l’appartenenza alla squadra dell’Affrico. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione e chiede, altresì, di essere ascoltata. In data 26/11/2010 compariva davanti a questa C.D. il sig. Corzanelli Graziano in qualità di delegato della U.S. Vicchio. A quest’ultimo veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro dichiarava che la frase razzista contestata è stata: “ Negro, sei solo un negro di merda”. Frase indirizzata al calciatore De La Cruz Antoni. A tal punto il rappresentante della reclamante, oltre a confermare il contenuto del reclamo, precisava che il giocatore indicato dall’arbitro non sarebbe di colore in quanto non africano. A seguito di tale affermazione questa C.D. contattava, nuovamente, l’arbitro per le vie brevi e quest’ultimo confermava il colore scuro della pelle del giocatore offeso. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara, ritiene provati i fatti ascritti ai sostenitori della U.S. Vicchio e ritiene, altresì, congrua la sanzione sia in relazione ai fatti contestati che alla categoria di appartenenza della società in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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