COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 49 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo G.S. Scarperia Avverso Squalifica Di 5 Gg. Del Calciatore Cresci Edoardo (C.U. N° 21 Del 17112010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 49 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo G.S. Scarperia Avverso Squalifica Di 5 Gg. Del Calciatore Cresci Edoardo (C.U. N° 21 Del 17112010) Reclama il G.S. Scarperia avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Firenze con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, usciva lentamente dal terreno di gioco, prendendo a calci la propria porta e proferendo verso il D.G. espressioni offensive. Sanzione aggravata perchè capitano”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore abbia tenuto un comportamento non regolamentare, ma non ingiurioso nei confronti dell’arbitro, in quanto le parole riportate sarebbero state dal calciatore riferite a se stesso. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. I fatti di cui è incolpato il calciatore Cresci non sono in discussione, posto che anche la reclamante non li nega, nemmeno sul comportamento non regolamentare all’uscita dal campo unica circostanza contestata riguarda le frasi ingiuriose asseritamente rivolte dal calciatore a se stesso. Alla luce del supplemento di rapporto debbono essere eliminate le due giornate comminate in primo grado per le offese al D.G.. Infatti si è sempre sostenuto, ed è cardine della giustizia sportiva, che il rapporto ed il supplemento rivestono carattere di prova privilegiata, e che pertanto possano essere messi in discussione, ovvero disattesi, dagli organi giudicanti, solo qualora vi sia stato, anche alla luce dei reclami, un ripensamento da parte dell’arbitro o sia stata data dal medesimo arbitro una connotazione eo interpretazione diversa di un episodio. Nel caso di specie il D.G. nel supplemento pur non cambiando versione nel concatenarsi degli eventi, riporta una frase offensiva totalmente diversa da quella indicata nel primo rapporto, forse per meglio controbattere alla versione fornita dalla società. La diversità riscontrata nelle due versioni fornite dall’arbitro fa sì che il rapporto non risulti attendibile, almeno limitatamente al fatto specifico delle offese, e quindi perda la propria specificità di prova privilegiata. La sanzione va pertanto ridotta in ragione della sanzione irrogata per le offese e quindi va ridotta di due giornate. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Cresci Edoardo a tre giornate, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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