COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 52 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Valdarno avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato la calciatrice Salvini Sara fino al 5/12/2010. C.U. n. 34 del 18/11/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 52 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Valdarno avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato la calciatrice Salvini Sara fino al 5/12/2010. C.U. n. 34 del 18/11/2010 Quasi alla fine della gara “Valdarno C.F.- Castelfranco di Sotto” valevole per il campionato Femminile di serie C, la calciatrice Salvini Sara, reagendo alle offese di una sua avversaria, le metteva entrambe le mani sul petto spingendola per circa 50 cm. senza procurarle alcun danno. Per tale condotta veniva sanzionata con una squalifica per tre giornate. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società Valdarno, lamentandosi del fatto che la propria tesserata venendo a contatto con una calciatrice avversaria, durante una fase di gioco, veniva da quest’ultima pesantemente offesa. A tal punto la giocatrice in questione si veniva a trovare a diretto contatto con l’avversaria e la invitava a non continuare nelle offese. Quest’ultima come risposta la spingeva, colpendola al petto. Il direttore di gara finiva per allontanare dal campo entrambe le giocatrici. Pertanto, secondo la reclamante, nel caso in questione non si sarebbe consumato alcun atto di violenza ma il tutto lo si potrebbe considerare come “reciproche scorrettezze. Chiede pertanto la riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di stesura del primo referto, rappresentando che la giocatrice in oggetto reagiva ad un comportamento offensivo dell’avversaria, spingendola ma senza causargli alcuna conseguenza fisica. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provato il fatto ascritto alla calciatrice Salvini Sara. Ritiene, altresì, che la sanzione applicata appare eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dalla calciatrice in questione. Il gesto della spinta è apparso più come una forma di reazione ad un comportamento gravemente offensivo e comunque privo di qualsiasi violenza. Pertanto appare equo ridurre la sanzione a due giornate di squalifica. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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