COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 61 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Valdarbia Calcio avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Porcellotti Marco (C.U. n. 35 del 25/11/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 61 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Valdarbia Calcio avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Porcellotti Marco (C.U. n. 35 del 25/11/2010) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore identificato in oggetto - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell'incontro esterno disputatosi, in data 21/11/2010, tra la società Pianese e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società contesta l’eccessività della sanzione in quanto il giocatore avversario avrebbe ripetutamente strattonato il Porcellotti il quale, nel cercare di divincolarsi, avrebbe smanacciato per liberarsi dal placcaggio falloso dell’avversario. Pur stigmatizzando il successivo alterco tra giocatori la società ritiene che il fatto si sottragga all'ambito di “violenza” e pertanto conclude per una riduzione della squalifica irrogata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. La narrazione dell’arbitro, riportata nel rapporto di gara, è precisa nell’identificare la condotta del giocatore “perchè intenzionalmente colpiva con uno schiaffo un avversario” né tale indicazione può ritenersi affievolita dalla ricostruzione tattica dell’azione o da un presunto fallo di giuoco assolutamente non visto e riportato dal D.G.. Evidentemente il gesto dello schiaffo volontario deve essere correttamente inquadrato all'interno della fattispecie regolata dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” La rappresentazione è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando evidentemente l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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