COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 62 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Follonica avverso dec. Del GST Grosseto. Squalifica Bisceglia Alberigo fino al 23/01/2011 C.U 25 del 24.11.2010.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
62 stagione sportiva 2010/20101. Reclamo della soc. Follonica avverso dec. Del GST Grosseto. Squalifica Bisceglia Alberigo fino al 23/01/2011 C.U 25 del 24.11.2010.
La societa’ Follonica , invia a questa CDT, missiva con cui “ricorre Contro il provvedimento “ in oggetto indicato senza tuttavia fornire nessun elemento atto ad una revisione e senza formulare alcuna specifica richiesta.
La Commissione Disciplinate, esaminato il gravame lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS (redatto in forma generica, privo di motivazione e di richieste)
Occorre ribadire ancora una volta, come i reclami , debbono contenere la formulazione di specifiche censure e non articolarsi in affermazioni e considerazioni che non hanno alcun concreto riferimento alla motivazione della decisione impugnata.
P.Q.M.
La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo nel suo complesso. Ordina l’incameramento della tassa dovuta
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