COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 67 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva Poppi avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto, al calciatore Lucci Matteo, la sanzione della squalifica per sette giornate di gara. (C.U. 36 / 2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 67 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva Poppi avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto, al calciatore Lucci Matteo, la sanzione della squalifica per sette giornate di gara. (C.U. 36 / 2010) Il Presidente della A.S.D. Polisportiva Poppi impugna il provvedimento sopra indicato affermando, per essere egli stato presente sul terreno di gioco, che il calciatore Lucci non ha commesso il fallo volontariamente poiché si è trattato di una entrata in scivolata e che, “pur grave”, è stato “ con molta probabilità accentuato dalla situazione meteo e dal terreno di gioco allentato al massimo che non permetteva stabilità di gioco”. Precisa ancora che esso non è il risultato di una rincorsa compiuta dal Lucci verso l’avversario. L’arbitro, interpellato in ordine a quanto affermato sul reclamo, ha precisato che si è trattato di un tackle laterale escludendo che il campo fosse allentato al massimo dato che era perfettamente giocabile in ogni zona. Precisa ancora il D.G. che il verbo da lui usato sul rapporto, ”inseguire”, ha l’unico significato di correre dietro a qualcuno per raggiungerlo o fermarlo. Rilevato che nessun dubbio sussiste sul fatto, stante la dinamica descritta, il provvedimento impugnato deve essere esaminato sotto il profilo della congruità della sanzione irrogata. La C.D. precisa che la decisione è stata assunta dal G.S. sulla base del rapporto di gara il quale indica alla voce “Comportamento del pubblico ed eventuali incidenti” che per il calciatore oggetto del fallo “…si richiedeva l’intervento di un’autoambulanza…....... e si sospetta una frattura alla gamba destra.” Alla voce “Giocatori espulsi” viene riportato “……il Signor Lucci Matteo, numero 11 della Società Poppi perché a gioco in svolgimento inseguiva il giocatore numero 2 della Società Sulpizia, Signor Ghignoni Tommaso, che era nella disponibilità del pallone e lo colpiva volontariamente con un calcio alla gamba destra provocandogli probabilmente una frattura….” In sede di graduazione della sanzione indubbiamente il G.S. ha tenuto conto delle probabili lesioni indicate dal D.G., che non hanno trovato ad oggi conferma, per cui, in via equitativa la C.D. ritiene che l’episodio può trovare idonea sanzione nel minimo edittale, ovvero nella squalifica per cinque giornate. P.Q.M. la C.D. in accoglimento del reclamo infligge al calciatore Lucci Matteo la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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