COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.10. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Marco De Cesero – giocatore tesserato per la Soc. Ospitale all’epoca dei fatti – della Società U.S. Ospitale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.10. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Marco De Cesero – giocatore tesserato per la Soc. Ospitale all’epoca dei fatti - della Società U.S. Ospitale La Procura Federale con atto del 21/10/2010, pervenuto il 16/11/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Calciatore Marco DE CESERO (già U.S. Ospitale, attualmente tesserato A.C. Longarone): per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate sul sito Internet “ilcalcio bellunese.it” e riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento (vedi allegato) giudizi lesivi a negare la regolarità della gara Ospitale-Domegge, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro Zanella, dell’assistente Corcillo, del Settore Arbitrale e della Federazione, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali; la Società U.S. OSPITALE per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. e art. 5,comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Vicario, lette le dichiarazioni del sig. Marco De Cesero, attualmente svincolato, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Ospitale, militante nel campionato di terza categoria bellunese, riportate nell'articolo pubblicato sul sito internet www.ilcalciobellunese.it successivamente allo svolgimento della semifinale di play-off tra Ospitale e Domegge, che di seguito si riportano : << ma vorrei focalizzare l'attenzione sull'utilità dell'assistente Corcillo. Questo signorino a Davestra è venuto per fare una gita, non per fare l'assistente... una gita retribuita... in 90 minuti + recupero non ha mai preso nemmeno mezza decisione... caro Corcillo, se sei un uomo aspetto una tua replica dove ripeti almeno uno degli insulti, ripeto se sei un uomo... Avete (voi arbitri) poche regole da applicare e non sapete fare nemmeno quello o forse lo sapete fare ma magari quest'anno, dopo due rinunce consecutive l'Ospitale non doveva vincere di nuovo... Zanella e il suo amico Corcillo, loro hanno falsato la partita... Abbiamo una classe arbitrale che è diventata intoccabile e che decide i risultati delle partite e una federazione che non è nemmeno in grado di prendere decisioni con un minimo di senso... mi prendo la piena responsabilità delle parole che scrivo...>>; ritenuto, che dal complesso delle dichiarazioni sopra riportate emerge chiaramente che il tesserato Marco de Cesero, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha adombrato dubbi sulla regolarità dell'incontro tra Ospitale e Demegge del 19.6.2010 a causa dell'operato dell'arbitro Zanella e del suo assistente Corcillo, esprimendo giudizi lesivi della reputazione degli stessi, del Settore arbitrale e della Federazione; rilevato che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della L. 8.2.1948 n. 47; ritenuto che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui all'art. 5 comma 1 del CGS ascrivibile al sig. Marco de Cesero, nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla Ospitale, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 commi 1 e 2 del CGS”; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 25/1/2011 sono risultati presenti : il Sig. Marco DE CESERO Giocatore tesserato per la Soc. Ospitale all’epoca dei fatti la Società U.S. OSPITALE Rappresentata dal Sig. Zanvettor Altieri Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed ha tenuto conto che é emerso oggi che il giocatore De Cesero ha provveduto a far pubblicare una smentita sullo stesso sito che aveva ospitato l’articolo lesivo. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - a carico del Sig. Marco DE CESERO, giocatore attualmente tesserato per la Soc. Longarone : la sanzione della squalifica sino al 15 aprile 2011; - a carico della Società U.S. OSPITALE : la sanzione dell’ammenda di € 200,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone - a carico del Sig. Marco DE CESERO, giocatore attualmente tesserato per la Soc. Longarone : la sanzione della squalifica sino al 15 aprile 2011; - a carico della Società U.S. OSPITALE : la sanzione dell’ammenda di € 200,00. I suddetti provvedimenti decorrono dalla data dell’udienza del 25/1/2011.
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