COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Maurizio Perezzani – Presidente A.C. Sanguinetto (all’epoca dei fatti) – del Sig. Carlo Passarini – Segretario A.C. Sanguinetto – della Società A.C. Sanguinetto

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Maurizio Perezzani – Presidente A.C. Sanguinetto (all’epoca dei fatti) - del Sig. Carlo Passarini – Segretario A.C. Sanguinetto - della Società A.C. Sanguinetto La Procura Federale con atto del 3/11/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : - i Sigg.ri Maurizio Perezzani (Presidente A.C. Sanguinetto all’epoca dei fatti) e Carlo Passarini (Segretario A.C. Sanguinetto per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere disconosciuto l’accordo economico stipulato con l’allenatore Franzoni Cristian, relativo alla prestazione tecnica da questi fornita nella stagione sportiva 2008/2009, il cui documento era stato compilato a penna e gestito dallo stesso segretario Passarini Carlo, fornendo dichiarazioni rilevatesi non veritiere, come meglio descritto nella parte motiva nell’atto di deferimento; - la Società A.C. Sanguinetto per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al Presidente Maurizio Perezzani e al Dirigente Carlo Passarini ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, letta la nota Prot. 82/90/20, datata 04.08.2010, trasmessa dal Collegio Arbitrale della LND, per gli adempimenti di competenza, alla Procura Federale, circa la vertenza tra la Società A.C. Sanguinetto e l'Allenatore Cristian Franzoni, per il doppio e contestuale deposito dell'accordo fra le parti : uno a titolo gratuito e l'altro a titolo oneroso; rilevato dalla disamina degli atti allegati alla predetta nota che: a) l'Allenatore di Base, Cristian Franzoni, assunto dalla Società A.C. Sanguinetto, partecipante al Campionato di 2^ Categoria, per la stagione sportiva 2008-2009, con la lettera del 03.11.2009 esponeva al Collegio Arbitrale della LND che la predetta Società con la scrittura privata, datata 04.09.2008, firmata dal Presidente - Legale Rappresentante (e controfirmata da lui), si impegnava a corrispondergli la somma di € 3.000,00 in dieci rate mensili da € 300,00, pertanto chiedeva di obbligare la stessa Società il pagamento residuale in suo favore di € 2000,00 più gli interessi di mora maturati nel frattempo; b) il Presidente Maurizio Perezzani della Società A.C. Sanguinetto, in opposizione a quanto esposto dall'Allenatore FRANZONI, con la nota del 06.11.2009, riferiva allo stesso Collegio Arbitrale di non avere mai sottoscritto l'accordo economico del 04.11.2008 con l'impegno di corrispondere al predetto Allenatore la somma annuale di € 3.000,00, ma di avere sottoscritto con lo stesso soltanto l'accordo, datato 07.07.2008, secondo cui questi avrebbe dovuto svolgere l'attività a titolo gratuito; successivamente, nel mese di novembre 2008, a titolo di rimborso spese, corrispondeva al Franzonl la somma di € 1260,00, con la promessa di riconoscergli altro piccolo rimborso al termine della stagione sportiva, secondo le disponibilità economiche, che purtroppo erano venute a mancare; c) il Collegio Arbitrale della LND, con lettera del 15.02.2010, chiedeva al C.R. Veneto di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra l'Allenatore Franzoni Cristian e la Società A.C. Sanguinetto, rimettendo copia del documento, ed indicando la data del deposito; d) il C.R. Veneto, in data 15.02.2010, trasmetteva al richiedente Collegio Arbitrale la dichiarazione del 07.07.2008, con la quale le parti convenivano trattarsi di prestazione a titolo gratuito e l'accordo economico del 04.09.2008, con il quale la Società riconosceva un premio di tesseramento di € 3000,00, in dieci rate, chiarendo che entrambi i documenti erano stati depositati contestualmente presso quel Comitato il 09.09.2008; considerato che, nel corso degli accertamenti svolti dal Collaboratore Federale Dott. Stefano Lupi, l'allenatore Franzoni Cristian ha riferito che, nell'accettare l'incarico propostogli dal Presidente della Società A.C. Sanguinetto, Perezzani Maurizio, di allenare la sua squadra, conveniva verbalmente con questi che avrebbe percepito un premio di tesseramento annuale pari ad € 3000,00, in dieci rate; soltanto dopo insistenze riusciva a contattare il segretario della Società passarini Carlo, il quale, il 04.09.2008, definiva la pratica economica sulla scorta degli accordi verbali intercorsi in precedenza con il Presidente, Perezzani, e gli sottoponeva per la sottoscrizione già compilato l'accordo economico con la firma del Presidente; qualche giorno dopo, il Passarini gli sottoponeva alla firma altro accordo a titolo gratuito, in bianco senza la data, dicendogli che l'atto si rendeva necessario per regolarizzare l'iscrizione; confermava di avere ricevuto dalla Società, alla fine del 2008, a mezzo assegno bancario, la somma di € 1260,00, per le sue prestazioni fornite fino a quel momento; considerato che il Presidente Perezzani Maurizio, opportunamente ascoltato, ha affermato di avere contattato, nel mese di giugno 2008, l'allenatore Franzoni Cristian, il quale accettava di allenare la sua squadra, chiarendo che in tale circostanza non si parlò di compensi economici perché il tecnico gli assicurò le sue prestazioni a titolo gratuito, comunque nella circostanza egli assicurò la sua disponibilità a corrispondergli un rimborso spese da quantificare a seconda della disponibilità economica della Società; infatti nel mese di novembre 2008 consegnò al Franzoni la somma di € 1260,00. Ha disconosciuto le firme apposte in calce ai due accordi economici mostratigli dal Collaboratore Federale, affermando di non averli mai compilati e sottoscritti; considerato che il segretario della Società A.C. Sanguinetto, signor Passarini Carlo, durante la sua audizione, ha dichiarato che tutti gli accordi intercorsi con l'allenatore Franzoni erano stati intrattenuti dal Presidente Perazzani Maurizio, il quale non gli aveva mai riferito termini degli accordi economici; aveva compilato i due moduli su esplicita richiesta dell'allenatore Franzoni ed erano stati redatti a penna da lui nei giorni indicati sui due documenti, e le firme per conto della società non erano le sue e né gli sembrava che fossero del Presidente, infatti, i due documenti, dopo la sua compilazione, li aveva lasciati sulla scrivania della segreteria per la sottoscrizione delle parti ed in un secondo tempo li aveva rivisti di nuovo poggiati sulla stessa scrivania, completi delle due sottoscrizioni, e non ricordava di avere provveduto personalmente all'inoltro dei due moduli al Comitato Regionale Veneto, affermando che il recapito certamente era avvenuto per posta, come solitamente egli si regolava per prassi nella trattazione dell'attività burocratica; rilevato che le affermazioni del segretario Passarini contrastano con quanto è riportato sui due timbri di arrivo, 09.09.2008, esistenti sui due accordi, impressi dall'ufficio del predetto Comitato, nei quali è visibile la stampigliatura "ricevuto" (ma non pervenuto), stando a significare che la consegna è avvenuta direttamente a mano da parte degli addetti della Società; infatti, in tal senso si è espresso l'impiegato del C.R. Veneto, signor Bettin, nel corso degli accertamenti; rilevato che la grafia a stampatello esistente sui due accordi economici, che il segretario Passarini afferma di essere la sua, corrisponde alla grafia a stampatello, dell'indirizzo riportato sulla busta della lettera inviata in data 09.09.2009 dalla Società A.C. Sanguinetto al Collegio Arbitrale presso la LND; considerato che il Passarini Carlo, inizialmente ha tentato di sottrarsi all'audizione e soltanto dopo reiterate insistenze da parte del Collaboratore Federale è stato possibile ascoltarlo; ritenuto che le dichiarazioni del Presidente Perezzani Maurizio non appaiono lineari: da un lato dichiara che il Franzoni si era reso disponibile ad allenare la squadra a titolo gratuito, mentre invece, alla fine del mese di Novembre 2008, gli corrisponde l'anticipo di € 1260,00, rafforzando in tal modo il contenuto dell'esposto inviato dal Franzoni al Collegio Arbitrale della LND; parimenti, le dichiarazioni rese dal segretario Passarini non sono del tutto veritiere, in considerazione che, avendo dichiarato di avere compilato a penna i moduli dei due accordi economici, volutamente non ha indicato la persona che li aveva sottoscritti per conto della Società, affermando, inoltre, che il recapito dei due documenti era avvenuto per posta anziché consegnati a mano al C.R. Veneto, come è dimostrato non solo dai timbri di arrivo del C.R. Veneto, impressi sui due documenti con la stampigliatura "ricevuto" (che significa ricevuto a mano), ma anche dalla dichiarazione verbale resa in tal senso al Collaboratore Federale dall'impiegato dello stesso Comitato Regionale, signor Bettin; ritenuto che il modulo dell'accordo economico che prevedeva l'erogazione della somma di € 3000,00 in favore dell'allenatore Franzoni, per la prestazione tecnica da lui fornita all'A.C. Sanguinetto, è stato compilato a penna e gestito in tutto e per tutto dal Segretario della Società Passarini Carlo, che ha provveduto a depositarlo (o farlo depositare) presso il C.R. Veneto, sta a significare che le pretese dell'allenatore reclamante, relative al saldo della differenza tra la somma totale prevista dall'accordo (€ 3000,00) più gli interessi maturati e l'importo di € 1260,00, quale acconto percepito, siano valide e le affermazioni rese sia dal Presidente Perezzani Maurizio che dallo stesso Segretario Passarini Carlo siano state improntate a disconoscere gli impegni assunti nei confronti dell'allenatore; e tale scorretto comportamento integri nei confronti di entrambi la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del CGS, facendo derivare la responsabilità, a titolo diretto ed oggettivo, alla Società A.C. Sanguinetto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 25/1/2011 sono risultati presenti : il Sig. Maurizio PEREZZANI Presidente A.C. Sanguinetto (all’epoca dei fatti, attualmente Dirigente) il Sig. Carlo PASSARINI Segretario A.C. Sanguinetto, rappresentato con delega dall’Avv. Luca Bronzato) la Società A.C. SANGUINETTO Rappresentata dall’Avv. Luca Bronzato con delega Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni : a carico del Sig. Maurizio Perezzani – già Presidente A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 30 a carico del Sig. Carlo Passarini – Segretario A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 30 a carico della Società A.C. Sanguinetto : ammenda di € 150,00 a questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - a carico del Sig. Sig. Maurizio Perezzani – già Presidente A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 20 - a carico del Sig. Carlo Passarini – Segretario A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 20 - a carico della Società A.C. Sanguinetto : ammenda di € 100,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone - a carico del Sig. Sig. Maurizio Perezzani – già Presidente A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 20 - a carico del Sig. Carlo Passarini – Segretario A.C. Sanguinetto : inibizione di giorni 20 - a carico della Società A.C. Sanguinetto : ammenda di € 100,00.-
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