COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 11 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Leopoldo Sorrentino – Presidente Sezione AIA di Treviso – del Sig. Danilo Pinarello – A.F.Q. Sezione A.I.A. di Treviso – del Sig. Alessandro Trentin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso – del Sig. Luciano Cordella – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso – del Sig. Andrea Armellin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso – del Sig. Diego Regazzo – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 11 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Leopoldo Sorrentino – Presidente Sezione AIA di Treviso - del Sig. Danilo Pinarello – A.F.Q. Sezione A.I.A. di Treviso - del Sig. Alessandro Trentin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - del Sig. Luciano Cordella - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - del Sig. Andrea Armellin - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - del Sig. Diego Regazzo - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso La Procura Federale con atto del 25/1/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : - il Sig. Leopoldo Sorrentino – Presidente Sezione AIA di Treviso - il Sig. Danilo Pinarello – A.F.Q. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Alessandro Trentin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Luciano Cordella - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Andrea Armellin - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Diego Regazzo - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 5,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fatto affermazioni lesive di Organi istituzionali e della Giustizia sportiva sul forum del sito www.aiatreviso.it La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Nell’udienza del 16/3/2011 le parti interessate hanno espresso la decisione di rinviare il dibattimento inerente il deferimento al 10/5/2011. Nell’udienza del 10/5/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Leopoldo Sorrentino – Presidente Sezione AIA di Treviso - il Sig. Danilo Pinarello – A.F.Q. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Alessandro Trentin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Luciano Cordella - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - il Sig. Andrea Armellin - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso – rappresentato per delega - il Sig. Diego Regazzo - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso – rappresentato per delega - Il Dott. Salvatore Sciuto - Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. A questo punto il Rappresentante della Procura e le parti deferite hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 e 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei predetti soggetti, l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi due (in luogo di mesi sei) La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone la sanzione della inibizione per mesi due, a far data dall’11/5/2011 : - a carico del Sig. Leopoldo Sorrentino – Presidente Sezione AIA di Treviso - a carico del Sig. Danilo Pinarello – A.F.Q. Sezione A.I.A. di Treviso - a carico del Sig. Alessandro Trentin – A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - a carico del Sig. Luciano Cordella - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - a carico del Sig. Andrea Armellin - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso - a carico del Sig. Diego Regazzo - A.E. Sezione A.I.A. di Treviso Si precisa che nel caso in cui fossero state comminate altre sanzioni da altri Organi Disciplinari nei confronti dei sopra citati soggetti deferiti, l’inibizione di cui alla presente decisione dovrà essere scontata in aggiunta a dette sanzioni alle quali andrà sommata.
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