COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ROVERDICRÉ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatori Bradiani Emanuel e Zorzato Enrico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ROVERDICRÉ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatori Bradiani Emanuel e Zorzato Enrico – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Roverdicré ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicate nel Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 con le quali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bradiani Emanuel : “a fine gara tentava di colpire con uno schiaffo un avversario, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti. In seguito lo stesso continuava nelle offese nei confronti del giocatore avversario”. - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zorzato Enrico : “a fine gara rispondeva con offese alla provocazione di un avversario. Al rientro negli spogliatoi tentava, inoltre, di venire alle mani con il suddetto avversario arrivando a colpirlo con un leggero schiaffo sulla guancia.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverdicré; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Zorzato che appare adeguata all’episodio a lui addebitato così come descritto dall’arbitro nel suo referto di gara; considerata invece più congrua la squalifica di due giornate a carico del calciatore Bradiani P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Roverdicré; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zorzato Enrico; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Bradiani Emanuel; La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it