COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Stefano Maroso Presidente A.S.D. Colceresa PMP (all’epoca dei fatti) della Società A.S.D. Colceresa PMP

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Stefano Maroso Presidente A.S.D. Colceresa PMP (all’epoca dei fatti) della Società A.S.D. Colceresa PMP La Procura Federale con atto del 15/9/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Stefano Maroso (all’epoca dei fatti Presidente ASD Colceresa PMP) per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S. dei doveri di lealtà, correttezza e probità anche in relazione a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva di cui all’atto di deferimento; la Società A.S.D. Colceresa MPM per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente e al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio - Gruppo Regionale Veneto, ove si assume che il sig. Mario Dal Molin, nel corso della stagione 2009/2010, avrebbe svolto la funzione di prestanome in favore del sig. Roggia lames soggetto non provvisto della necessaria qualifica, indicato nel foglio censimento quale massaggiatore - per la conduzione tecnica della ASD. Colceresa MPM, partecipante al campionato di seconda categoria, girone "F" Comitato Regionale Veneto, in violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico; Considerato che, dalla consultazione dell'archivio meccanografico del Settore Tecnico della FIGC, relativamente alla stagione sportiva 2009/2010: il sig. Dal Molin Mario, Cod. 7425, risulta tesserato quale allenatore di base per la AS.D Colceresa MPM; il sig. Roggia Iames non figura nei ruoli del Settore Tecnico, né in qualità di allenatore, né di operatore sanitario; Tenuto conto che: 1 .dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini e prodotta a corredo del presente atto, emerge che, malgrado il Sig. Roggia, in occasione di tutte le partite del campionato alle quali ha assistito il collaboratore alle indagini, fosse sempre presente in campo al fianco dell'allenatore ufficiale Dal Molin, in realtà, la conduzione tecnica della squadra, é sempre stata esercitata dall'allenatore ufficiale Dal Molln, essendosi il Sig. Roggia limitato a trasmettere ai giocatori gli ordini e le direttive che venivano impartite dall'allenatore presente in campo; 2. dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, nonché dalla documentazione acquisita (distinta di gioco del 18 aprile 2010 e foglio censimento della società), il Sig. Roggia risulta inserito in qualità di massaggiatore malgrado privo della relativa qualifica; Considerato, quindi che, malgrado dall'attività di indagine non siano emersi utili elementi di conferma in ordine al fatto che, nel corso della stagione calcistica 2009/2010 il Sig. Dal Molin avrebbe svolto la funzione di prestanome nella conduzione tecnica della ASD. Colceresa MPM, appare in realtà oggettivamente provato che il Sig. Roggia, indicato sia nel foglio di censimento che nelle liste di gara quale massaggiatore, non risulta inserito nell'elenco degli operatori sanitari del settore tecnico e pertanto appare allo stato privo della relativa qualifica; Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto, che, nella condotta tenuta dal sig. Roggia, per come descritta in narrativa, si ravvisano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il predetto, nel corso della stagione calcistica 2009/2010, svolto la funzione di massaggiatore malgrado privo della relativa qualifica, per il quale si procederà con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C; Ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti sono chiamati a rispondere il sig. Maroso Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Colceresa MPM, per aver consentito che soggetto privo della qualifica, svolgesse la funzione di massaggiatore, nonché la Società ASD Colceresa MPM a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ai sensi dell'art. art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S”.; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 16/11/2010 sono risultati presenti : • il Sig. Stefano Maroso Presidente A.S.D. Colceresa PMP • la Società A.S.D. Colceresa PMP rappresentata dal Sig. Stefano Maroso • Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : • a carico del Sig. Stefano Maroso Presidente A.S.D. Colceresa PMP : un mese di inibizione a partire dalla data dell’udienza del 16/11/2010; • a carico della Società ASD Colceresa PMP Ammenda di € 200,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : • a carico del Sig. Stefano Maroso Presidente A.S.D. Colceresa PMP : un mese di inibizione a partire dalla data dell’udienza del 16/11/2010; • a carico della Società ASD Colceresa PMP Ammenda di € 200,00.-
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