COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 – Ripetizione gara Villa Azzurra – Adriese dell’1/5/2011 – Semifinale Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 – Ripetizione gara Villa Azzurra – Adriese dell’1/5/2011 – Semifinale Campionato Provinciale Allievi La Società U.S.D. Adriese ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 con la quale ha adottato la ripetizione della gara emarginata a seguito dell’accoglimento del reclamo presentato dalla Società Villa Azzurra che lamentava un errore tecnico arbitrale, così motivandolo : “esaminato il rapporto ed il supplemento di gara nel quale risulta che dopo aver allontanato al 43° del secondo tempo l’Assistente di parte della Società Villa Azzurra, per proteste - vedere C.U. N° 51 - lo stesso Assistente è stato sostituito da un Dirigente della Soc. Adriese, riconosciuto dal Direttore di gara, presente nella distinta.. Dopo l’allontanamento dell’Assistente di parte veniva ripresa la gara per una durata di quindici secondi, e quindi erano presenti in campo due Assistenti di parte della Soc. Adriese; La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Adriese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel referto di gara; vista la Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Adriese; - di confermare la ripetizione della gara Villa Azzurra – Adriese, da effettuarsi in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Rovigo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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