COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Miller Kan Mehmet – Calciatore
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Miller Kan Mehmet - Calciatore
La Procura Federale con atto del 2/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale :
Il Sig. Miller Kan Mehmet (Calciatore)
delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40,
comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato
per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società A.S.D.
Grifone 98 Bertesinella senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
letta la nota del 07/01/2011 con la quale il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato a questa
Procura Federale la richiesta di tesseramento pervenuta in data 24/11/2010 da parte della Società ASD Grifone 98
Bertesinella per il calciatore Miller Kan Mehmet (nato il 03.06.1992) di nazionalità tedesca, con l’allegata dichiarazione
dello stesso calciatore “di non esser mai stato tesserato con Federazioni Estere e di non aver praticato il gioco del calcio
con altre società”;
esaminata la nota inviata via fax con la quale il Segretario della Federazione Tedesca Giuoco Calcio ha segnalato che, al
contrario, il calciatore anzidetto risultava precedentemente tesserato per i Club Moguntia 1896 Mainz e TV 1817 Mainz
alla stessa regolarmente affiliati;
rilevato, pertanto,come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni
contenute nella sopracitata dichiarazione, sia da considerarsi in contrasto con il disposto dell’art. 40, comma 11 bis, delle
N.O.I.F.;
ritenuto, altresì che l’appartenenza del Sig. Miller Kan Mehmet alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di
ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati;
ritenuto pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace, abbia comportato la violazione del
disposto degli artt. 1, comma 1 e 10,comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F. ascrivibile al
calciatore Miller Kan Mehmet”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ha verificato la regolarità della notifica della convocazione del giocatore Kan
Mehmet MILLER all’odierna udienza del 31/5/2011 per le ore 16.15, rilevando che alle ore 16.55 risulta assente e
pertanto si é proceduto in sua contumacia.
E’ stata data la parola al Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, Rappresentante della Procura Federale, che fatta una breve
relazione dei fatti relativi al deferimento e richiamati gli atti istruttori, ha chiesto a carico del giocatore Kan Mehmet
MILLER l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 6, in ottemperanza di quanto disposto per aver effettuato
le infrazioni all’art, 1,comma 1 e art. 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per aver
falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento a
favore dell’ASD Grifone 98 Bertesinella per la stagione 2010/2011.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
accertato che la responsabilità del calciatore Kan Mehmet MILLER é risultata, inequivocabilmente, provata agli atti; infatti
il calciatore, in data 24/9/2010 ha dichiarato per iscritto di non essere mai stato tesserato per federazioni estere e tale
attestazione risulta smentita dalla dichiarazione inviata dalla Deutscher Fussball Bund che ha certificato invece, il
precedente tesseramento a favore di ben due Società affiliate
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
di accogliere la richiesta della Procura Federale della F.I.G.C. e dispone l’applicazione della squalifica di mesi sei a carico del Sig. MILLER Kan Mehmet – Calciatore.
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