COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : dei Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine dei Dirigenti : Cenzato Alfredo (già Soc. Del Graticolato, ora Graticolato Salese) Gentilin Giancarlo (Soc. Curtarolese 97) delle Società : Graticolato Salese e Curtarolese 97

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : dei Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine dei Dirigenti : Cenzato Alfredo (già Soc. Del Graticolato, ora Graticolato Salese) Gentilin Giancarlo (Soc. Curtarolese 97) delle Società : Graticolato Salese e Curtarolese 97 La Procura Federale con atto del 25/10/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : i Calciatori Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine (Loreggia) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Cenzato Alfredo – già Dirigente Soc. Del Graticolato, ora divenuta GraticolatoSalese Per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto due distinte ufficiali di gara, in cui risultavano iscritti i calciatori Balde, Ganssane ed Ignoto, nonostante non avessero titolo a parteciparvi; il Sig. Giancarlo Gentilin – Presidente A.C. Curtarolese 97 per rispondere della violazione di cui all’art. 1. comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per immedesimazione organica in relazione all’omesso controllo descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.S.D. Graticolato Salese (già Del Graticolato) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitabili ai propri tesserati, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.C. Curtarolese 97 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitabili ai propri tesserati, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Premesso che con nota 16 giugno 2010 il Presidente della Poli sportiva LOREGGIA, Sig. Simioni Christian Aurelio, ha segnalato al Comitato Regionale Veneto L.N.D., che ha informato la Procura Federale per quanto di competenza, che in occasione di un Torneo Categoria Juniores organizzato dalla Società AC. CURTAROLESE 97, regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Veneto., l'AS.D. del GRATICOLATO ha impegnato tre giocatori tesserati per la Polisportiva LOREGGIA senza il prescritto nulla osta della stessa; letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Or. Girolamo DE ANGELlS; rilevato che il Sig. Renato MILANI, Consigliere delegato del Presidente Sig. Simioni Christian Aurelio, ha dichiarato a verbale al Collaboratore della Procura Federale, Or. Girolamo DE ANGELlS, di aver appreso da alcuni amici che avevano assistito alle prime gare del "2° Torneo Notturno S. Francesco", Ctg. Juniores, di aver visto giocare tre giocatori tesserati per la Polisp. va LOREGGIA, e precisamente BALDE MAMADOU SALlOU, nato il 10.10.1991 in Senegal, GANSSANE AZISE, nato il 13.3.1991 in Costa d'Avorio e IGNOTO CARMINE, nato il 12.7.1993 ; constatato che dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese dai tre giovani è emerso che gli stessi, ignorando che era necessario il nulla osta della propria società di appartenenza..hanno partecipato a 2 gare del sopracitato Torneo, e che a tale scopo vennero contattati dal Sig. Gaetano PRISCO, già allenatore della Polisp. va Loreggia, dal quale furono invitati a non fare menzione con la propria società di tale partecipazione al torneo; acquisita, mediante audizione del Sig. Giuseppe MELIGRANA, Presidente dell'A.S.D. del GRATICOLATO, che per la Stagione Sportiva 2010/2011 assume la denominazione di IIASD GRATICOLATO SALESE", la conferma che i suddetti giocatori erano stati contattati dall'allenatore Sig. Gaetano PRISCO, ma di essere all'oscuro della partecipazione al Torneo in questione di giocatori di altre società, venendo messo al corrente solo dei risultati delle gare; accertato che le distinte gara del 9 giugno (GRATICOLATO - Plateolese), e del 15 giugno (GRATICOLA TO - S. Giorgio in Bosco) risultano sottoscritte dal Dirigente accompagnatore dell'ASD del Graticolato. Sig. CENZA TO Alfredo il quale, firmando le distinte, ha certificato la regolarità della posizione dei tesserati partecipanti alle gare in questione; sentito a verbale il Presidente dell'AC. CURTAROLESE 97, organizzatrice del Torneo disputatosi dal 9 al 28 giugno 2010, Sig. Giancarlo GENTILlN, il quale ha dichiarato di ignorare che nella lista dei partecipanti dell'ASD del GRATICOLATO erano inclusi tre giocatori del LOREGGIA e che era stato formato un Comitato organizzatore che verificava l'esattezza dei documenti presentati dalle società partecipanti, costituito dai Sigg.ri PERUZZO Giuseppe e SANTACROCE Carlo, i cui nominativi non figurano nell'organigramma dell'AC. CURTAROLESE 97; considerato che il Sig. PRISCO Gaetano, allenatore tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 per l'ASD Del GRATICOLA TO, ha dichiarato a verbale di ignorare che il torneo era federale e che erano necessari i nulla osta, con l'ulteriore precisazione di aver appreso solo in un secondo tempo che il torneo era federale e che erano necessari i nulla osta, aggiungendo di aver chiamato un dirigente, tale Simionato, il cui nominativo non figura nell'organigramma del Loreggia, chiedendogli il nulla osta per quei 3 giocatori. AI momento aveva detto di si, poi nulla è stato fatto; rilevato che la condotta posta in essere dall'allenatore Sig. PRISCO Gaetano, nei cui confronti si procede con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico, sia da ritenersi disciplinarmente rilevante, configurando la violazione dell'art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi di quanto disposto per i tecnici dall'art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver schierato nelle formazioni dell'ASD del GRATICOLATO, senza il prescritto nulla osta, in due gare del"Torneo S, Francesco", tre calciatori tesserati per la Polisportiva Loreggia, ai quali aveva suggerito di non far menzione, con la Società di appartenenza, della loro partecipazione al Torneo in argomento; rilevato, inoltre, che per la loro partecipazione alle due gare in questione, anche da parte dei calciatori BALDE Mamadou Saliou, GANSSANE Azise ed IGNOTO Carmine, responsabili di aver taciuto con la Società di appartenenza, su sollecitazione del Sig. PRISCO Gaetano, l'invito a disputare gare nel Torneo in parola, si sia concretizzata la violazione dell'art: 1, co: 1 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo venuti meno ai doveri di lealtà e correttezza sportiva; ritenuto che l'omesso controllo debba essere imputato al Sig. Giancarlo GENTILlN, Presidente pro tempore dell'AC. CURTAROLESE 97, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla predetta Società; nonché, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio Presidente, alla AC. CURTAROLESE 97; AI dibattimento del 30/11/2010 sono risultati presenti : i Dirigenti : Cenzato Alfredo (già Soc. Del Graticolato, ora Graticolato Salese) Gentilin Giancarlo (Soc. Curtarolese 97) la Società : Curtarolese 97, rappresentata dal Sig. Giancarlo Gentilin (Presidente) Non sono risultati presenti: i Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine, che hanno giustificato la mancata presenza la Società Graticolato Salese. In via preliminare Il Dott. Sciuto, Rappresentante della Procura, ha dichiarato la propria disponibilità all’applicazione di una sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. che così quantifica : -a carico della Società Graticolato Salese la sanzione dell’ammenda di € 300,00 -a carico della Società Curtarolese la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per quanto riguarda i seguenti soggetti : a carico dei tre calciatori della Società Loreggia :Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine : la sanzione di 1 giornata di squalifica a carico del Sig. Cenzato Alfredo (già appartenente Soc. Graticolato Salese) : la sanzione della inibizione di giorni 20 a carico del Sig. Gentilin Gian Carlo (Curtarolese 97 – Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 30. In caso di mancata adesione al patteggiamento da parte della Società Graticolato Salese e dei tre predetti calciatori deferiti le sanzioni richieste dalla Procura sono le seguenti : a carico della Società Graticolato Salese la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico dei calciatori della Società Loreggia :Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine la sanzione di due giornate di squalifica per ciascuno. Il Sig. Cenzato Alfredo (già Dirigente Soc. Graticolato Salese) ed il Sig. Gentilin Gian Carlo (Curtarolese 97 – Presidente), quest’ultimo anche per conto della propria Società, aderiscono al cosiddetto patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. Cenzato Alfredo : (già appartenente alla Soc. Del Graticolato, ora Graticolato Salese) : la sanzione della inibizione per giorni 20 a carico del Sig. Gentilin Giancarlo : (Soc. Curtarolese 97 – Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 30 a carico della Società : A.C. Curtarolese 97 : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei provvedimenti disciplinari sotto indicati ai seguenti soggetti deferiti, presenti personalmente all’udienza del 30/11/2010, disponendo la separazione del giudizio loro relativo : a carico del Sig. Cenzato Alfredo : (già appartenente alla Soc. Del Graticolato, ora Graticolato Salese) : la sanzione della inibizione per giorni 20 a carico del Sig. Gentilin Giancarlo : (Soc. Curtarolese 97 – Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 30 a carico delle Società : A.C. Curtarolese 97 : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.- dispone altresì il rinvio, per il proseguo del procedimento nei confronti della Società Graticolato Salese e dei calciatori Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise e Ignoto Carmine della Società Pol.D. Loreggia alla riunione del 21/12/2010.
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